Cassazione Penale, Sentenza n. 4419/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 606 c.1 lett. e) e d) c.p.p. per mancata o errata valutazione di prove decisive, in particolare due relazioni ASL a firma del dott. Garofalo prodotte dalla difesa e ritenute decisive; 2) violazione dell'art. 606 c.1 lett. b) e d) c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 674 c.p. e difetto di motivazione: il Tribunale avrebbe applicato il criterio della "stretta tollerabilità" per le molestie olfattive anziché quello della "normale tollerabilità" e non avrebbe adeguatamente motivato sull'elemento psicologico; 3) violazione in relazione all'art. 157 c.p. per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine si sarebbe estinto prima della sentenza anche tenendo conto della sospensione ex art. 159.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per tutti i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la doglianza non contestasse un palese vizio ma chiedesse una diversa valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Sul secondo ha confermato l'interpretazione del Tribunale, ritenendo corretta l'applicazione del criterio della "stretta tollerabilità" alla luce della giurisprudenza di legittimità per le emissioni odorigene e ha giudicato la motivazione congrua. Sul terzo ha respinto la censura sulla prescrizione: la permanenza della situazione è stata accertata alla data in cui è stata prodotta la SCIA del 31/01/2019 e il termine di prescrizione è stato fatto slittare tenendo conto della sospensione dal 13/09/2023 al 10/01/2024, per cui il reato non era estinto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e a versare in via equitativa €3.000 alla Cassa delle ammende (richiamo alla sentenza Corte Costituzionale n.186/2000).
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i principi secondo cui non è consentita in sede di legittimità una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove salvo evidenti e palese aporie motivazionali, rilevabili ictu oculi
Disposizione penale sulle immissioni pericolose e molestia; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione, in assenza di limiti normativi statali specifici sugli odori, del parametro di "stretta tollerabilità" tratto dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la penalità delle immissioni olfattive
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato il decorso del termine tenendo conto della permanenza dell'illecito e della documentazione prodotta (SCIA) e ha ritenuto non intervenuta la prescrizione
Norma sulla sospensione dei termini di prescrizione; la Corte ha considerato il periodo di sospensione (dal 13/09/2023 al 10/01/2024) nel calcolo del termine prescrizionale, contribuendo a escludere la prescrizione
Richiamata nella discussione come criterio civile della "normale tollerabilità"; la Corte ha però confermato che, per finalità di tutela della salute e dell'ambiente e in assenza di limiti tecnici statali per gli odori, la giurisprudenza penale utilizza il criterio della "stretta tollerabilità"
Norma che dispone l'affidamento delle spese ai ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende; utilizzata per giustificare l'irrogazione dell'importo di €3.000
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio valorizzando prove in modo diverso da quanto fatto dal giudice del merito, salvo che emerga un vizio motivazionale palese ed evidente
- Per le emissioni odorigene, in assenza di limiti tecnici statali, la giurisprudenza penale tende ad applicare il criterio della "stretta tollerabilità" (più restrittivo rispetto alla normale tollerabilità civile) per valutare la rilevanza penale della molestia
- La produzione di relazioni tecniche da parte della difesa deve essere valutata nel contesto del complesso probatorio: la mera produzione non impone l'annullamento se il giudice del merito ha motivato la sua diversa valutazione
- Nel calcolo della prescrizione per reati permanenti occorre considerare la persistente natura del fatto, eventuali atti che ne attestino la prosecuzione (es. SCIA) e i periodi di sospensione dei termini (es. ex art. 159), che posticipano il termine di estinzione
- Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
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