Sentenza del 06/09/2022 n. 26285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione e la tassazione delle provvigioni indirette (bonus) corrisposte dalla societa alle vendite a domicilio ad incaricati non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia per gli anni 2007-2009. L'Agenzia contestava che tali emolumenti fossero redditi diversi di natura occasionale imponibili in Italia e soggetti a ritenuta del 30% ai sensi dell'art. 25 DPR 600/1973, mentre la societa sosteneva che si trattava di reddito d'impresa percepito da imprenditori esteri e, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non tassabile in Italia e dunque non soggetto a ritenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano accolto i ricorsi della societa. Il giudice ha ritenuto che la qualificazione del reddito dipende dal requisito soggettivo dell'esercizio di impresa da parte del percipient e che, se il percipient e non residente e non dispone di stabile organizzazione in Italia, le provvigioni non sono tassabili in Italia ai sensi dell'art. 23 TUIR e quindi non e dovuta la ritenuta. La sentenza ha altresi confermato l'accoglimento dell'impugnazione relativa alla detrazione IVA quando non e stata dimostrata dall'Amministrazione la fittizieta del servizio. Spese processuali compensate integralmente; nessun contributo unificato dovuto all'Agenzia per esenzione delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 23
art. 23, comma 1, lett. e) e lett. f)
Stabilisce che i redditi d'impresa prodotti in Italia sono quelli derivanti da attivita esercitate mediante stabile organizzazione; i redditi diversi sono prodotti in Italia se derivano da attivita svolte nel territorio. La Corte ha interpretato che la localizzazione dell'imponibilita in Italia dipende dalla presenza di stabile organizzazione per i redditi d'impresa dei non residenti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67
art. 67, comma 1, lett. i)
Definisce tra i redditi diversi i proventi derivanti da attivita commerciali non esercitate abitualmente; l'Agenzia aveva invocato questa norma per qualificare i bonus come redditi diversi, ma i giudici hanno ritenuto prevalente la valutazione soggettiva del percipient.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25
Prevede la ritenuta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti salvo eccezioni; pero la Corte ha ritenuto che tale obbligo di ritenuta non scatti se il compenso costituisce reddito d'impresa del non residente e tale reddito non e imponibile in Italia per assenza di stabile organizzazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-bis
disciplina della ritenuta sulle provvigioni
Introdotto per rendere piu sicuro il prelievo sulle provvigioni (inclusi venditori a domicilio). La Corte ha precisato che art. 25-bis ha introdotto una modalita di riscossione ma non ha mutato la natura dei redditi: se il percipient e non residente senza stabile organizzazione, la tassabilita in Italia non sussiste.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55
Definisce quando l'attivita di intermediazione e considerata impresa commerciale con requisito di abitualita; utile per stabilire se i ricavi sono reddito d'impresa, ma la tassabilita in Italia per non residenti dipende comunque dalla stabile organizzazione ai sensi dell'art. 23.
Elenca le attivita commerciali, incluse le attivita ausiliarie come la promozione delle vendite; serve a inquadrare la natura dell'attivita dell'agente come attivita d'impresa.
Modello di Convenzione OCSE
art. 5 (permanent establishment), art. 7 (business profits)
Principio che i profitti d'impresa di un soggetto estero sono imponibili nello Stato solo se prodotti tramite una stabile organizzazione in quello Stato; la Corte ha richiamato questo criterio come conforme alla normativa nazionale.
Circolare Ministero delle finanze 10 giugno 1983 n. 24/8/8459
capitolo primo, paragrafo c
La prassi ministeriale ha indicato che le provvigioni pagate a non residenti senza stabile organizzazione non sono assoggettabili alla ritenuta prevista dall'art. 25-bis; la Corte ha richiamato tale prassi a supporto della soluzione adottata.
Giurisprudenza comunitaria e nazionale su IVA
Corte di Giustizia UE C-324/11; Cass. Sez. V 11.9.2013 n. 20777
La Corte di Giustizia riconosce il diritto alla detrazione IVA al committente salvo che l'amministrazione dimostri la fittizieta dell'operazione; la Corte di cassazione ha ritenuto che l'Amministrazione non ha fornito tale prova nel caso concreto.
Cassazione - giurisprudenza di riferimento
Cass. Sez. Un. 7184/1983; Cass. Sez. V 21.4.2011 n. 9197
Precedenti della Cassazione che affermano che la qualificazione come reddito d'impresa dipende dal requisito soggettivo dell'esercente l'impresa e che la stabile organizzazione e condizione di localizzazione e imponibilita in Italia per i non residenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e L. 11 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17
Norma sul contributo unificato nel processo; la Corte ha rilevato che non si applica alle amministrazioni dello Stato, le quali sono esentate mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La qualificazione del reddito dipende in primo luogo dal requisito soggettivo: se il percipient svolge attivita di impresa, i corrispettivi costituiscono reddito d'impresa anche se percepiti dall'estero.
- I redditi d'impresa percepiti da non residenti sono imponibili in Italia solo se derivano da attivita esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione; in assenza di stabile organizzazione non sorge il diritto di tassazione in Italia e quindi non opera la ritenuta obbligatoria del 30%.
- L'introduzione dell'art. 25-bis (ritenute sulle provvigioni) ha modificato la modalita di riscossione ma non la natura giuridica del reddito: la presenza o meno della stabile organizzazione continua a decidere la tassabilita.
- Prima di applicare ritenute su provvigioni a non residenti, il committente deve verificare e documentare lo status del percipient (residenza, esistenza di stabile organizzazione in Italia, natura dell'attivita svolta).
- Sotto il profilo IVA, il committente puo legittimamente detrarre l'IVA su servizi acquistati da prestatori non residenti salvo che l'Amministrazione dimostri la fittizieta dell'operazione; l'onere probatorio grava sull'Amministrazione.
- Nella pratica e necessario valutare fattispecie specifiche: distinzione tra vendita diretta sul territorio (attivita svolta in Italia) e attivita di sola sponsorizzazione/reclutamento svolta all'estero che genera provvigioni in favore di soggetti esteri; la documentazione contrattuale e le modalita operative sono elementi decisivi.
- In caso di incertezza interpretativa conviene predisporre prove documentali, richiedere eventuali interpelli o acquisire pareri tecnici prima di operare ritenute contestabili.
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