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Sentenza

Sentenza del 06/09/2022 n. 26285 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione e la tassazione delle provvigioni indirette (bonus) corrisposte dalla societa alle vendite a domicilio ad incaricati non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia per gli anni 2007-2009. L'Agenzia contestava che tali emolumenti fossero redditi diversi di natura occasionale imponibili in Italia e soggetti a ritenuta del 30% ai sensi dell'art. 25 DPR 600/1973, mentre la societa sosteneva che si trattava di reddito d'impresa percepito da imprenditori esteri e, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non tassabile in Italia e dunque non soggetto a ritenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano accolto i ricorsi della societa. Il giudice ha ritenuto che la qualificazione del reddito dipende dal requisito soggettivo dell'esercizio di impresa da parte del percipient e che, se il percipient e non residente e non dispone di stabile organizzazione in Italia, le provvigioni non sono tassabili in Italia ai sensi dell'art. 23 TUIR e quindi non e dovuta la ritenuta. La sentenza ha altresi confermato l'accoglimento dell'impugnazione relativa alla detrazione IVA quando non e stata dimostrata dall'Amministrazione la fittizieta del servizio. Spese processuali compensate integralmente; nessun contributo unificato dovuto all'Agenzia per esenzione delle amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 23

    art. 23, comma 1, lett. e) e lett. f)

    Stabilisce che i redditi d'impresa prodotti in Italia sono quelli derivanti da attivita esercitate mediante stabile organizzazione; i redditi diversi sono prodotti in Italia se derivano da attivita svolte nel territorio. La Corte ha interpretato che la localizzazione dell'imponibilita in Italia dipende dalla presenza di stabile organizzazione per i redditi d'impresa dei non residenti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67

    art. 67, comma 1, lett. i)

    Definisce tra i redditi diversi i proventi derivanti da attivita commerciali non esercitate abitualmente; l'Agenzia aveva invocato questa norma per qualificare i bonus come redditi diversi, ma i giudici hanno ritenuto prevalente la valutazione soggettiva del percipient.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25

    Prevede la ritenuta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti salvo eccezioni; pero la Corte ha ritenuto che tale obbligo di ritenuta non scatti se il compenso costituisce reddito d'impresa del non residente e tale reddito non e imponibile in Italia per assenza di stabile organizzazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-bis

    disciplina della ritenuta sulle provvigioni

    Introdotto per rendere piu sicuro il prelievo sulle provvigioni (inclusi venditori a domicilio). La Corte ha precisato che art. 25-bis ha introdotto una modalita di riscossione ma non ha mutato la natura dei redditi: se il percipient e non residente senza stabile organizzazione, la tassabilita in Italia non sussiste.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55

    Definisce quando l'attivita di intermediazione e considerata impresa commerciale con requisito di abitualita; utile per stabilire se i ricavi sono reddito d'impresa, ma la tassabilita in Italia per non residenti dipende comunque dalla stabile organizzazione ai sensi dell'art. 23.

  • Codice civile, art. 2195

    Elenca le attivita commerciali, incluse le attivita ausiliarie come la promozione delle vendite; serve a inquadrare la natura dell'attivita dell'agente come attivita d'impresa.

  • Modello di Convenzione OCSE

    art. 5 (permanent establishment), art. 7 (business profits)

    Principio che i profitti d'impresa di un soggetto estero sono imponibili nello Stato solo se prodotti tramite una stabile organizzazione in quello Stato; la Corte ha richiamato questo criterio come conforme alla normativa nazionale.

  • Circolare Ministero delle finanze 10 giugno 1983 n. 24/8/8459

    capitolo primo, paragrafo c

    La prassi ministeriale ha indicato che le provvigioni pagate a non residenti senza stabile organizzazione non sono assoggettabili alla ritenuta prevista dall'art. 25-bis; la Corte ha richiamato tale prassi a supporto della soluzione adottata.

  • Giurisprudenza comunitaria e nazionale su IVA

    Corte di Giustizia UE C-324/11; Cass. Sez. V 11.9.2013 n. 20777

    La Corte di Giustizia riconosce il diritto alla detrazione IVA al committente salvo che l'amministrazione dimostri la fittizieta dell'operazione; la Corte di cassazione ha ritenuto che l'Amministrazione non ha fornito tale prova nel caso concreto.

  • Cassazione - giurisprudenza di riferimento

    Cass. Sez. Un. 7184/1983; Cass. Sez. V 21.4.2011 n. 9197

    Precedenti della Cassazione che affermano che la qualificazione come reddito d'impresa dipende dal requisito soggettivo dell'esercente l'impresa e che la stabile organizzazione e condizione di localizzazione e imponibilita in Italia per i non residenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e L. 11 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17

    Norma sul contributo unificato nel processo; la Corte ha rilevato che non si applica alle amministrazioni dello Stato, le quali sono esentate mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La qualificazione del reddito dipende in primo luogo dal requisito soggettivo: se il percipient svolge attivita di impresa, i corrispettivi costituiscono reddito d'impresa anche se percepiti dall'estero.
  • I redditi d'impresa percepiti da non residenti sono imponibili in Italia solo se derivano da attivita esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione; in assenza di stabile organizzazione non sorge il diritto di tassazione in Italia e quindi non opera la ritenuta obbligatoria del 30%.
  • L'introduzione dell'art. 25-bis (ritenute sulle provvigioni) ha modificato la modalita di riscossione ma non la natura giuridica del reddito: la presenza o meno della stabile organizzazione continua a decidere la tassabilita.
  • Prima di applicare ritenute su provvigioni a non residenti, il committente deve verificare e documentare lo status del percipient (residenza, esistenza di stabile organizzazione in Italia, natura dell'attivita svolta).
  • Sotto il profilo IVA, il committente puo legittimamente detrarre l'IVA su servizi acquistati da prestatori non residenti salvo che l'Amministrazione dimostri la fittizieta dell'operazione; l'onere probatorio grava sull'Amministrazione.
  • Nella pratica e necessario valutare fattispecie specifiche: distinzione tra vendita diretta sul territorio (attivita svolta in Italia) e attivita di sola sponsorizzazione/reclutamento svolta all'estero che genera provvigioni in favore di soggetti esteri; la documentazione contrattuale e le modalita operative sono elementi decisivi.
  • In caso di incertezza interpretativa conviene predisporre prove documentali, richiedere eventuali interpelli o acquisire pareri tecnici prima di operare ritenute contestabili.

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