Cassazione Civile, Ordinanza n. 11076/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso di un credito ILOR relativo all’anno 1997, indicato nella dichiarazione dei redditi mod. 760/98, poi contestata con ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la commissione regionale aveva rigettato il gravame dell’Agenzia, ritenendo nuova e quindi inammissibile, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, la contestazione sull’illeggibilità della data di spedizione della dichiarazione, e richiamando la presunzione di recapito del piego. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduce: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la critica all’illeggibilità della data di spedizione non fosse eccezione nuova ma mera specificazione della contestazione originaria, già volta a negare la presentazione della dichiarazione e a qualificare come omesse le dichiarazioni tardive oltre il mese; 2) violazione dell’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, per omesso accertamento della data di spedizione e quindi del regolare adempimento dell’obbligo dichiarativo; 3) violazione dell’art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992, per avere l’ufficio tempestivamente contestato l’illeggibilità della fotocopia della ricevuta di spedizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, nel giudizio promosso dal contribuente per ottenere il rimborso di un tributo, il contribuente assume la qualità di attore anche in senso sostanziale e deve quindi allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; per contro, le contestazioni dell’ufficio sulla sussistenza o sulla qualificazione di tali fatti costituiscono mere difese, non soggette a preclusioni processuali, salvo giudicato interno o non contestazione nei limiti in cui questa operi. La questione della data di spedizione della dichiarazione da cui derivava il credito è stata così qualificata come mera difesa dell’Amministrazione, non come eccezione nuova. Di conseguenza la sentenza della commissione regionale è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La preclusione alle eccezioni nuove non si applica alle mere difese dell’ufficio che si limitino a contestare il fatto costitutivo del diritto al rimborso.
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
La questione della data di spedizione della dichiarazione è rilevante per verificare la regolare presentazione della dichiarazione da cui origina il credito richiesto a rimborso.
art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato a sostegno della tempestiva contestazione della fotocopia della ricevuta di spedizione, ritenuta illeggibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità/violazione processuale.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il rimborso di un tributo, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
- Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sulla sussistenza dei fatti costitutivi del credito o sulla loro qualificazione integrano mere difese e non eccezioni in senso stretto, sicché non sono soggette alla preclusione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
- Il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non impedisce al giudice di esaminare la contestazione dell’ufficio quando questa si risolva nel negare integralmente l’an del diritto fatto valere.
- In materia di rimborso tributario, la verifica della corretta e tempestiva presentazione della dichiarazione può essere contestata dall’ufficio come parte della difesa sulla mancanza del fatto costitutivo del credito.
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