Cassazione Civile, Ordinanza n. 26236/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui venivano contestati costi indeducibili per euro 45.610,00 e un corrispondente maggior reddito d'impresa pari a euro 85.651,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo prescrizione/decadenza dell'azione accertatrice per tardiva notificazione, nullità dell'atto e irregolarità della notifica. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR Sicilia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo e documentata la prescrizione dell'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente della sentenza della CTR; (2) violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza della CTR era sorretta da motivazione meramente apparente o comunque assolutamente carente: non emergeva l'iter logico-giuridico seguito dal giudice d'appello né le ragioni poste a base del rigetto dell'appello dell'Agenzia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente, altrimenti si realizza una violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La sentenza del giudice tributario deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o apparenza determina nullità della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto viene ricondotto alla nullità della sentenza per motivazione apparente, quale error in procedendo.
L'obbligo di indicare la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto è presidio della validità della sentenza; la sua violazione comporta nullità.
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale del processo civile ordinario.
Richiamato per la proposta del relatore e la regolarità del contraddittorio in camera di consiglio.
Invocato come norma sulla notificazione, ma il relativo motivo resta assorbito.
Invocato come norma sulla notificazione, ma il relativo motivo resta assorbito.
Invocato in relazione alla tempestività del ricorso introduttivo nel processo tributario, ma il motivo è assorbito.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, cioè quando il testo della sentenza non consenta di comprendere la ratio decidendi.
- La motivazione apparente integra nullità della sentenza perché viola l'obbligo costituzionale e processuale di esplicitare, sia pure sinteticamente, i motivi in fatto e in diritto della decisione.
- Il giudice tributario deve indicare in modo comprensibile l'iter logico seguito e le ragioni poste a fondamento della decisione; non basta un'affermazione conclusiva priva di spiegazione.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione investe validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.
- L'accoglimento del motivo sulla motivazione comporta cassazione con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese.
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