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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società venditrice di autovetture aveva ottenuto e dato esecuzione al sequestro del veicolo venduto a un'acquirente, facendo valere il privilegio iscritto ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 436/1927. L'acquirente aveva proposto opposizione sostenendo di avere integralmente pagato il prezzo, con conseguente estinzione del privilegio e venir meno del presupposto per il sequestro. Nel giudizio di opposizione la società aveva anche formulato, in via subordinata, una domanda riconvenzionale per ottenere una somma di denaro. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e dichiarato inammissibile la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato il merito, correggendo solo la regolazione delle spese. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 342 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla legittimazione attiva della società; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 1813, 1321, 1181 e 1176 c.c., sostenendo che la scrittura privata successiva al pagamento doveva essere interpretata come un nuovo accordo, assimilabile a mutuo o nuova obbligazione, e non come mera permanenza del residuo prezzo; 3) violazione degli artt. 2878 n. 3, 2881, 1813, 1181, 1176, 2762 c.c. e dell'art. 7, comma 2, R.D. n. 436/1927, contestando l'applicazione della cosiddetta riviviscenza del privilegio/ipoteca, poiché l'obbligazione originaria si sarebbe già estinta con il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello, ma lo aveva esaminato nel merito con motivazione adeguata e non apparente, interpretando la scrittura privata nel senso che una parte del pagamento del prezzo era stata concordemente stornata e poi da versare nuovamente, con permanenza del residuo prezzo e del privilegio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché le censure miravano in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto e l'interpretazione del contratto compiuti dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato per le stesse ragioni: confermata l'interpretazione dell'accordo tra le parti, è stata affermata la persistenza dell'obbligazione di pagamento residuo, del privilegio iscritto dal venditore e quindi della sua legittimazione a ottenere il sequestro ex R.D. n. 436/1927. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 R.D. 15 marzo 1927 n. 436

    art. 7; art. 7, comma 2; art. 7 II co.

    consente al venditore che abbia mantenuto il privilegio sul veicolo di procedere al sequestro quando permane il credito per il prezzo residuo; la legittimazione del venditore dipende dalla persistenza dell'obbligazione garantita.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 n. 4 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato per sostenere il difetto di specificità del motivo di appello; la Corte ha rilevato che il motivo era stato comunque esaminato nel merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato come norma del vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo del contratto; la Corte ha ribadito che la ricostruzione della volontà negoziale è accertamento di merito non sindacabile se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 1813 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell'accordo come mutuo; la Corte non ha accolto tale lettura.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per sostenere l'esistenza di un nuovo contratto; la Corte ha escluso che fosse la sola possibile lettura dell'accordo successivo.

  • art. 1181 c.c.

    richiamato in relazione all'adempimento e alla pretesa estinzione dell'obbligazione; la Corte ha ritenuto che le parti avessero concordato un'elisione parziale degli effetti del pagamento già avvenuto.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto decisivo, poiché la controversia dipendeva dall'interpretazione dell'accordo e non da un profilo di diligenza.

  • art. 2878 n. 3 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la cessazione della garanzia reale; la Corte ha escluso l'estinzione del credito garantito nei limiti del residuo prezzo.

  • art. 2881 c.c.

    richiamato in tema di conservazione/riviviscenza della garanzia reale; la Corte ha applicato il principio nel senso della persistenza del privilegio in presenza del credito residuo.

  • art. 2762 c.c.

    richiamato quale norma collegata al privilegio del venditore; la Corte ha ritenuto persistente la garanzia in ragione del credito ancora dovuto.

  • art. 375 c.p.c.

    artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di merito sull'interpretazione di una scrittura privata quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata, non apparente e non logicamente contraddittoria.
  • Le parti di un contratto possono concordare, anche successivamente all'adempimento apparente, di elidere in tutto o in parte gli effetti giuridici del pagamento già eseguito, con permanenza dell'obbligazione residua se così risulta dalla loro volontà negoziale.
  • Quando l'accordo tra le parti lascia residuare una parte del prezzo come ancora dovuta, il privilegio del venditore collegato a quel credito e la sua legittimazione ad agire con gli strumenti speciali previsti dalla legge restano fermi nei limiti del residuo.
  • La censura che, sotto il profilo della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto negoziale e della volontà delle parti è inammissibile in cassazione se non denuncia un reale errore di sussunzione ma soltanto una rivalutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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