Cassazione Penale, Sentenza n. 37078/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Corte d'appello di Roma aveva rigettato il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Roma (Sezione Misure di Prevenzione) che aveva respinto l'istanza di dissequestro e restituzione del motociclo Husqvarna TE 300 (targa EK79876). La doglianza, affidata a un unico motivo, denunciava violazione degli artt. 1188, 1326, 1388 e 1399 c.c. e travisamento della prova: Mendola sosteneva che il contratto di permuta/cessione si era perfezionato (certificato PRA del 28/02/2020, quietanze di pagamento, certificato sostitutivo della carta di circolazione) e che tali documenti dimostravano il trasferimento di proprietà del veicolo a suo favore, con conseguente illegittimità del sequestro e diritto alla restituzione del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto di rigetto dell'istanza di revoca/restituzione del sequestro di prevenzione non sia impugnabile dopo le modifiche introdotte dall'art. 27 del d.lgs. n.159/2011 come novellato dalla legge n.161/2017, e che il ricorrente, in quanto soggetto terzo rispetto alla misura di prevenzione (misura disposta nei confronti di Elio Marchetti/Valia Srl), non aveva titolo a proporre il gravame. Sussistono inoltre motivazioni di merito richiamate dalla Corte d'appello e dal Tribunale: mancava il contratto con data certa, non erano prodotti documenti contabili che provassero il pagamento al proprietario del bene, non risultava l'annotazione sul libretto di circolazione né una procura a vendere dalla Valia Srl a favore della Marchetti Moto, ragion per cui non è stato dimostrato il trasferimento di proprietà. Conseguentemente l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente con riferimento agli effetti del pagamento al rappresentante; la Corte non ha accolto la lettura che ne avrebbe garantito il trasferimento della proprietà in assenza di prova del pagamento e di legittimazione del soggetto che ha rilasciato le ricevute.
Invocato dal ricorrente per sostenere che il contratto si perfeziona al momento della conoscenza dell'accettazione; la Corte ha però ritenuto che, anche assumendo la proposta, mancassero elementi probatori idonei a dimostrare il perfezionamento opponibile al proprietario e ai terzi.
Richiamato dal ricorrente in tema di effetti nei confronti del rappresentato; la Corte ha osservato che non era provata la procura a vendere della società proprietaria a favore dei venditori apparenti.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27 (come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161)
Fondamentale per la decisione: la Corte ha interpretato che la novella ha elencato tassativamente i provvedimenti impugnabili in materia di misure di prevenzione patrimoniale e che il diniego di revoca del sequestro non rientra tra quelli appellabili, comportando l'inammissibilità del gravame proposto.
d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 4
Richiamato per stabilire l'applicabilità, in via integrativa, delle norme del codice di procedura penale in materia di impugnazioni al procedimento di prevenzione.
Utilizzato come raccordo alle disposizioni generali sulle impugnazioni (artt. 568-592 c.p.p.) per dedurre i limiti e le forme di impugnazione applicabili nelle misure di prevenzione.
artt. 568-592 cod. proc. pen. (in particolare artt. 568, 571, 581, 582, 589, 591, 592)
Richiamati per i principi di tassatività delle impugnazioni, legittimazione a proporle, requisiti di forma e conseguenze dell'inammissibilità; la Corte ha sottolineato che, dopo la riforma, il regime di impugnabilità è tassativo e non consente la conversione in opposizione dell'atto impugnatorio proposto contro il diniego di revoca.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 27 d.lgs. n.159/2011 (legge n.161/2017) il catalogo dei provvedimenti impugnabili in materia di misure di prevenzione patrimoniali è tassativo: il diniego di revoca del sequestro di prevenzione non rientra tra quelli appellabili, rendendo inammissibili appello o ricorso per cassazione avverso tale decreto.
- Il soggetto terzo (acquirente) rispetto al destinatario della misura di prevenzione non ha automaticamente titolo ad impugnare il provvedimento di diniego della revoca del sequestro; occorre verificare la legittimazione processuale e l'interesse secondo le regole sulle impugnazioni applicabili al procedimento di prevenzione.
- Per ottenere la restituzione di un bene mobile registrato sotto sequestro è necessario fornire prove idonee e complete del trasferimento di proprietà: contratto con data certa, documentazione contabile che dimostri il pagamento al proprietario, annotazioni sul libretto di circolazione e/o atti che attestino la procura a vendere; il mero possesso o ricevute non sufficientemente comprovate non valgono titolo oppositivo al sequestro.
- Non è sicuro cercare di aggirare il divieto di impugnazione del diniego di revoca qualificando l'atto come opposizione o convertendo l'impugnazione: la giurisprudenza (e la Corte in questa sentenza) ritiene l'atto inammissibile quando il legislatore ha escluso l'appello per quel tipo di provvedimento.
- Chi si trovi in posizione simile deve concentrare gli sforzi probatori nella fase di merito (Tribunale competente per le misure di prevenzione), producendo fin dall'inizio la documentazione probatoria piena circa il trasferimento di proprietà e il pagamento, e valutare rimedi alternativi conformi alla normativa vigente prima di proporre impugnazioni ritenute non consentite.
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