Cassazione Civile, Ordinanza n. 10441/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall’espropriazione di alcune aree appartenenti a un privato, già interessate da una procedura esecutiva immobiliare, per la realizzazione di un impianto pubblico. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione parziale, ha determinato l’indennità di esproprio tenendo conto del valore venale del bene e detraendo i costi di messa in sicurezza del sito inquinato, ma senza più sottrarre i maggiori costi di costruzione. Il soggetto espropriante, ormai subentrato per fusione, ha proposto ricorso principale articolando quattro censure: 1) violazione del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Tribunale che, secondo la ricorrente, avrebbe già definito i costi di bonifica del sito; 2) violazione della disciplina ambientale sugli obblighi di bonifica in capo al proprietario non responsabile dell’inquinamento, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe dovuto considerare i costi di bonifica e non quelli di messa in sicurezza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché nel conteggio dei costi sarebbe stata trascurata una voce relativa ad analisi chimico-fisiche che, a suo dire, riguardava la messa in sicurezza; 4) omesso esame di un ulteriore fatto decisivo relativo alla deduzione del 15% operata dal consulente nella stima del bene per possibili vizi occulti. Il proprietario espropriato ha proposto ricorso incidentale deducendo che la Corte di rinvio avrebbe illegittimamente continuato a detrarre dal valore del bene i costi di messa in sicurezza, in violazione del vincolo di rinvio e delle norme sull’indennità espropriativa. Una creditrice ipotecaria, intervenuta tramite procuratrice, ha a sua volta proposto ricorso incidentale, censurando l’inammissibilità del proprio intervento e la detrazione dei costi dal valore del bene, oltre a sollevare profili sulla disciplina ambientale e sul valore dell’area inquinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’espropriante. Ha rigettato il ricorso incidentale del proprietario espropriato, ritenendo infondata la censura sulla detrazione dei costi di messa in sicurezza dal valore venale del bene. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della creditrice ipotecaria, sia perché tardivo sia perché non sorretto da un interesse sopravvenuto per effetto del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. La decisione conferma che, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale poteva rivalutare in concreto l’incidenza dei costi di messa in sicurezza sul valore di mercato del bene, mentre le ulteriori doglianze del ricorrente principale sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità o per mancata indicazione dell’effettiva deduzione nel contraddittorio di merito.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato esterno, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., n. 3
Usato come base per i motivi di violazione di legge.
art. 360 c.p.c., n. 4
Usato per la doglianza sul giudicato esterno.
art. 360 c.p.c., n. 5
La censura motivazionale è ammessa nei limiti del "minimo costituzionale" e richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato unitamente all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di specificità del ricorso.
art. 384 c.p.c., comma 2
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e ai limiti della cassazione pronunciata in precedenza.
art. 404 c.p.c.
Richiamato per escludere l’ammissibilità dell’intervento volontario di un terzo non rientrante nelle ipotesi previste.
art. 112 c.p.c.
Evocato dai ricorrenti incidentali in relazione ai limiti del decisum e del vincolo di pronuncia.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nei motivi in tema di violazione di legge e criteri decisori.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e dei fatti di causa.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 834 c.c.
Richiamato in materia di indennità di espropriazione e tutela del proprietario espropriato.
art. 1476 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
art. 2922 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, in relazione agli effetti dell’espropriazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio.
artt. 17, 21, 23, 24, 32, 37 e 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamati nella disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità e della determinazione dell’indennità.
artt. 240, 242, 244, 245, 250 e 253 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamati in relazione agli obblighi ambientali di bonifica o messa in sicurezza dei siti inquinati e alla posizione del proprietario non responsabile dell’inquinamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89
Richiamata come norma che ha modificato il criterio legale dell’indennità di espropriazione, ancorandola al valore venale del bene.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non è specificamente pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la censura colpisce un argomento non decisivo o non effettivamente posto a fondamento della decisione.
- Nel ricorso per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il momento e le modalità della sua discussione in giudizio e la sua decisività; non è sufficiente lamentare l’omesso esame di singoli elementi istruttori.
- La censura di omesso esame non è ammissibile quando il fatto storico risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se non siano state esplicitate tutte le risultanze probatorie o tutte le voci contabili.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e ai limiti derivanti dalla cassazione, ma può rivalutare in concreto gli elementi fattuali residui non coperti dal vincolo, purché non si discosti dal decisum della Corte di legittimità.
- Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, il valore del bene va ancorato al valore venale alla data del decreto di esproprio; gli oneri ambientali possono incidere sulla stima solo nella misura in cui riflettano concretamente il minor valore di mercato del bene, senza automatismi e senza introdurre poste estranee al criterio legale.
- La detrazione dei costi connessi a un sito inquinato richiede una valutazione concreta dell’incidenza di tali oneri sul valore di mercato; non è consentito sottrarre costi che non rappresentino una componente della stima del bene secondo il criterio legale dell’indennità.
- L’impugnazione incidentale tardiva è inefficace o inammissibile se proposta oltre i termini ordinari e quando l’interesse all’impugnazione non sia sorto per effetto dell’impugnazione principale.
- L’intervento volontario nel giudizio di rinvio è inammissibile per un terzo che non versi nelle ipotesi tipizzate dall’art. 404 c.p.c.
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