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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28777/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni confinanti volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ventennale di una servitù di passaggio pedonale e carrale lungo uno stradello inghiaiato insistente sul fondo altrui; in subordine era stata chiesta la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata, ma in appello due degli originari attori avevano chiesto il riconoscimento dell'usucapione della servitù, ottenendo dalla Corte territoriale la declaratoria di acquisto per usucapione e il rigetto dell'appello incidentale dei proprietari del fondo servente. Questi ultimi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 832, 1140, 1165 e 2944 c.c. e degli artt. 586 e 619 c.p.c., sostenendo che l'acquisto del loro immobile all'asta nel 2004 avrebbe interrotto il termine utile all'usucapione; 2) violazione dei limiti del giudicato e dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello valorizzato il giudicato formatosi nei confronti di altri contumaci per dimostrare l'usucapione nei confronti dei ricorrenti; 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 1027 e 1028 c.c., per asserita mancata considerazione della utilità e ragionevolezza della servitù a favore del fondo dominante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibile l'istanza di trattazione orale, poiché il procedimento era originariamente destinato alla camera di consiglio non partecipata e la richiesta non era ammissibile. Ha poi respinto l'eccezione dei controricorrenti sulla nullità della notifica del ricorso alle parti rimaste intimate, ritenendo valida la notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario entro il termine di legge. Nel merito, ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché fondato su un fatto storico non desumibile dalla sentenza impugnata e non dimostrato come dedotto nei gradi di merito; il secondo perché generico e non autosufficiente, privo di puntuale indicazione e trascrizione degli atti e documenti richiamati; il terzo perché diretto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020

    "per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica ... salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale"

    La disposizione è riferita ai processi originariamente fissati per l'udienza pubblica e non si applica ai ricorsi destinati ab origine alla camera di consiglio non partecipata; per questi ultimi l'istanza di trattazione orale è inammissibile.

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione alle parti contumaci in appello è valida se eseguita secondo l'originaria elezione di domicilio e entro i termini di legge, senza che rilevi la dedotta notifica personale nei casi prospettati dai controricorrenti.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente formulati come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando in realtà mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti o introducono questioni nuove non trattate nei precedenti gradi.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità della censura.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità della censura.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità della censura.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità della censura.

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità della censura.

  • art. 619 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità della censura.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare gli atti e documenti rilevanti, anche mediante riassunto o trascrizione dei passaggi essenziali, per consentire il controllo ex actis; in mancanza la censura è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito dei documenti richiamati è assolto solo se essi sono specificamente indicati nel ricorso e accompagnati da un riferimento idoneo a identificarne la fase processuale di provenienza.

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare la valutazione di merito sull'utilità della servitù.

  • art. 1028 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare la valutazione di merito sull'utilità della servitù.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, incluse le presunzioni, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 378 c.p.c.

    La facoltà di depositare memoria non incide sulla scelta del rito e opera nei termini perentori previsti dalla norma, indipendentemente dalla pubblicità dell'udienza.

  • art. 1051 c.c.

    Richiamato come base della domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio, poi superata dall'accoglimento della domanda di usucapione in appello.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la tendenza della riforma a cameralizzare il rito di legittimità.

  • art. 391-quater c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina del rito di legittimità, senza incidenza decisiva sulla soluzione del caso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averle dedotte nei gradi di merito e non indica in quale atto lo abbia fatto.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • Il principio di autosufficienza impone che gli atti e documenti richiamati siano specificamente indicati e localizzati nel ricorso, o quanto meno riassunti o trascritti nei passaggi essenziali, così da consentire il controllo diretto della Corte di cassazione.
  • La valutazione dell'utilità di una servitù e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La notificazione dell'impugnazione alle parti contumaci deve essere verificata con riferimento alla sentenza impugnata e alle modalità di domiciliazione risultanti dal processo, non potendo essere dichiarata nulla se eseguita validamente entro i termini di legge.
  • In camera di consiglio non partecipata l'istanza di discussione orale è inammissibile quando il procedimento era sin dall'origine destinato a tale rito, e la facoltà di depositare memoria non incide sulla scelta del rito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProveNotificazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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