Cassazione Penale, Sentenza n. 38799/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, la detenzione domiciliare ai sensi degli artt.146 e 147 c.p. e 47-ter ord. pen., per gravissima patologia oncologica (adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali) ritenuta incompatibile con il regime detentivo; il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo le condizioni di salute stabili e adeguatamente trattate in carcere e richiamando precedente valutazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame. La Corte ha rilevato che, alla luce della consulenza tecnica di parte che documentava un aggravamento e l'inadeguatezza delle cure in carcere, il Tribunale avrebbe dovuto disporre accertamenti peritali sanitari prima di rifiutare il differimento della pena o la detenzione domiciliare; inoltre la motivazione del Tribunale è stata ritenuta carente nel bilanciamento tra esigenza della cura e pericolosità sociale.
Norme richiamate
Obbligo di differimento dell'esecuzione della pena quando la malattia è particolarmente grave e le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, in fase avanzata e non più rispondente ai trattamenti disponibili
Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; richiede che l'infermità comporti serio pericolo per la vita o l'impossibilità di assicurare adeguate cure in carcere, o sofferenze eccessive
Consente al tribunale di sorveglianza, nelle ipotesi di rinvio dell'esecuzione per motivi di salute, di applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare
Regime speciale di detenzione che attesta elevata pericolosità sociale e che il giudice deve considerare nel bilanciamento con il diritto alla salute del detenuto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi dei motivi del ricorso in Cassazione nei termini necessari per la motivazione
Tutela della riservatezza; le generalità e dati identificativi del detenuto devono essere omessi nelle decisioni rese note
Massime di principio
- Per disporre il differimento obbligatorio (art.146) occorre che la malattia sia particolarmente grave, in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili; per il differimento facoltativo (art.147) è sufficiente una grave infermità che comporti serio pericolo di vita o inadeguatezza delle cure in carcere.
- Quando risulti produzione di documentazione clinica (anche consulenza di parte) che attesti incompatibilità con il regime detentivo, il giudice deve, prima di rigettare l'istanza, nominare un consulente tecnico (perizia) per accertamenti medico-scientifici; il mancato ricorso alla perizia può rendere la motivazione carente e determinare l'annullamento.
- Il giudice deve effettuare un bilanciamento motivato tra il diritto alla salute del detenuto (inclusa la possibilità di cure più efficaci fuori dal carcere) e le istanze sociali correlate alla pericolosità del soggetto (es. regime 41-bis); tale bilanciamento va sostenuto da adeguati elementi medico-scientifici.
- La tempistica e la novità della documentazione sanitaria (es. consulenza di parte successiva a relazioni precedenti) sono elementi rilevanti: una relazione più recente che segnali aggravamento impone valutazioni supplementari e, se necessario, accertamenti peritali.
- L'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter è uno strumento utilizzabile in fase di differimento, ma la decisione richiede un esame approfondito delle condizioni cliniche e delle misure di sicurezza idonee a bilanciare salute e tutela dell'ordine pubblico.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe produrre documentazione clinica completa e tempestiva e chiedere espressamente la nomina di consulente tecnico in caso di contestazione dell'adeguatezza delle cure carcerarie; il giudice è tenuto a motivare specificamente il contrasto fra relazioni sanitarie e, se non convincenti, ad acquisire perizia.
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