Cassazione Civile, Ordinanza n. 12884/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino proponeva due ricorsi per cassazione avverso due decreti del Giudice di pace di Torino che avevano prorogato il suo trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Nel primo ricorso deduceva, da un lato, la nullità o inesistenza della motivazione del provvedimento di proroga, sostenendo che il giudice si era limitato a richiamare integralmente le note della Questura senza affrontare le questioni sollevate in udienza, in particolare la dedotta manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto; dall'altro lato, denunciava l'illegittimità della proroga per invalidità del provvedimento espulsivo presupposto e per erronea qualificazione della fattispecie espulsiva. Il ricorso era notificato nei confronti del Questore e del Ministro dell'Interno, mentre l'amministrazione intimata non svolgeva difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo fondato il vizio di motivazione del decreto di proroga, perché il provvedimento impugnato si limitava ad affermare la fondatezza delle motivazioni della Questura, senza dare conto delle specifiche censure difensive formulate in udienza e per iscritto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio il decreto di proroga del 20 agosto 2021 e, per conseguenza, ha annullato senza rinvio anche il successivo provvedimento di proroga del 17 settembre 2021. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la regolazione in dispositivo, rilevando che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che la liquidazione compete al giudice del procedimento secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 286/1998
norma richiamata come base legale della proroga del trattenimento presso il CPR e del relativo sindacato di legittimità.
art. 15, paragrafi 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE
richiamata a sostegno della censura sulla motivazione e sui presupposti della proroga del trattenimento finalizzato al rimpatrio.
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato come parametro per dedurre l'esigenza di una motivazione effettiva e non apparente del provvedimento giudiziale.
invocato quale vizio processuale per motivazione inesistente o apparente del decreto impugnato.
invocato per denunciare la violazione di legge relativa all'illegittimità della proroga in rapporto al decreto di espulsione presupposto.
richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimità della fattispecie espulsiva presupposta.
richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimità del decreto di espulsione presupposto del trattenimento.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come norma che disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per individuare il giudice competente a liquidare le spese nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
escluso come base per la condanna alle spese in favore dello Stato quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- In tema di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, il provvedimento giudiziale deve contenere una motivazione effettiva e specifica, non essendo sufficiente un mero rinvio per relationem alle note dell'amministrazione se non vengono affrontate le censure difensive articolate dalla parte trattenuta.
- La mancata considerazione delle deduzioni svolte dalla difesa, specie quando attengono alla dedotta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, integra un vizio rilevante in sede di legittimità e comporta la cassazione del decreto di proroga.
- Quando viene cassato senza rinvio il primo provvedimento di proroga del trattenimento, cade anche il successivo provvedimento di proroga che ne costituisce prosecuzione e risulta anch'esso impugnato.
- Nel giudizio di cassazione, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale non determina una condanna alle spese in dispositivo: la liquidazione del compenso del difensore va richiesta al giudice competente secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002.
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