Cassazione Civile, Ordinanza n. 06393/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
L'assicurato aveva stipulato una polizza casa denominata "all risks" per un immobile familiare con giardino e, verificatosi il sinistro, aveva chiesto l'indennizzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo parzialmente, riconoscendo la somma residua di euro 2.531,84 al netto di quanto già pagato dalla compagnia; la Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione, rigettando l'appello dell'attore. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1370 c.c., sostenendo che le clausole delle condizioni generali di assicurazione erano ambigue, polisense e predisposte unilateralmente dalla compagnia, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto interpretarle prioritariamente contro il predisponente; secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero invece dato un significato soggettivo e restrittivo alle clausole degli artt. 1.3 e 1.4 delle condizioni generali, trascurando il criterio ermeneutico favorevole all'altro contraente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dei canoni ermeneutici e dell'art. 1370 c.c., si risolvesse nella mera contrapposizione dell'interpretazione del contratto proposta dal ricorrente a quella adottata dalla Corte d'appello. Poiché l'interpretazione del giudice di merito era comunque non implausibile, non ricorreva un errore denunciabile in cassazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisati i presupposti, lo ha condannato anche alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro"
Il criterio dell'interpretazione contro il predisponente opera solo in presenza di un dubbio reale sul significato della clausola, ma non consente di censurare in cassazione un'interpretazione di merito semplicemente perché se ne prospettano altre possibili e non implausibili.
La violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale può essere dedotta solo se l'interpretazione del giudice sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, non quando sia una tra più interpretazioni non implausibili.
È richiamata la proposta di definizione accelerata del ricorso.
È richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalla parte ricorrente.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della controparte e di una ulteriore somma alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La dedotta violazione delle regole di interpretazione del contratto non è configurabile solo perché il testo negoziale ammetta, in astratto, letture diverse: in cassazione occorre un'interpretazione del giudice di merito effettivamente scorretta sul piano grammaticale, sistematico o logico.
- L'art. 1370 c.c. opera come criterio sussidiario nel dubbio e non può essere invocato per sostituire all'apprezzamento del giudice una diversa lettura del contratto semplicemente preferita dalla parte soccombente.
- Quando l'interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito è non implausibile, la censura di legittimità che mira solo a contrapporvi una diversa lettura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito sulla qualificazione o sul significato delle clausole contrattuali.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione può giustificare, se ne ricorrono i presupposti, la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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