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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32744/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Le censure riguardano: 1) la declaratoria di prescrizione (vizi di calcolo dei termini e della sospensione); 2) carenza di motivazione circa la responsabilità della Passiante (culpa in vigilando, ruolo dei dipendenti e attendibilità del teste Buongiorno); 3) carenza di motivazione circa la responsabilità del Fasanelli (natura e provenienza del "fluff", rapporto con la gestione dell'area e perdita della responsabilità in favore di COM.FER. S.r.l.); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per entrambi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure circa la motivazione siano in sostanza riproposizioni di doglianze già esaminate e confutate dai giudici di merito e che la valutazione del compendio probatorio rientri nelle prerogative del giudice di merito. Quanto alla prescrizione, la Corte ha calcolato un periodo complessivo di sospensione pari a 680 giorni e ha concluso che la prescrizione dei reati (termine massimo di cinque anni per le contravvenzioni contestate) è maturata il 2.09.2022, cioè successivamente alla sentenza d'appello del 2.05.2022; tuttavia, poiché il ricorso è inammissibile, la Corte non ha potuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Le condanne di primo e secondo grado restano quindi efficaci.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al calcolo della prescrizione; nella vicenda concerne il quadro normativo sulla prescrizione dei reati e i relativi termini, che la Corte ha considerato nel computo complessivo insieme agli altri istituti sospensivi

  • art. 159 cod. pen.

    Rilevato in tema di sospensione dei termini per impedimento del difensore; la difesa sosteneva che la sospensione dovesse essere computata per soli 60 giorni, ma la Corte ha ritenuto corretta la computazione complessiva operata dai giudici di merito (totale 680 giorni)

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato unitamente ad altri articoli del codice penale nella doglianza sulla prescrizione; riguarda profili sulla interruzione e sospensione della prescrizione utilizzati nella contestazione difensiva

  • art. 256 D.lgs. n. 152/2006

    Norma che incrimina l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; la Corte ha ricordato che la fattispecie è reato proprio che richiede la qualità di titolare di impresa o responsabile e ha ritenuto sussistente responsabilità anche per omissione di vigilanza (culpa in vigilando) dei titolari

  • art. 216 D.lgs. n. 152/2006

    Norma relativa alle autorizzazioni per impianti di trattamento rifiuti; la sua violazione è stata uno degli elementi valutati dai giudici di merito per ricostruire l'illiceità della gestione dell'impianto

  • art. 124 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione a carenze motivazionali; contestazione in ordine alla necessità di motivare adeguatamente l'affermazione di responsabilità

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa con riferimento ai vizi di motivazione impugnati; la Corte ha però ritenuto le censure generiche e inammissibili perché riproposizione di doglianze già esaminate

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla difesa per questioni relative alla partecipazione e all'elemento soggettivo; la Corte ha invece ritenuto sussistente anche la colpa per omissione di vigilanza dei titolari

  • art. 62-bis c.p.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che, dopo la riforma, l'incensuratezza non è più sufficiente e il giudice può negare le attenuanti per assenza di elementi positivi

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per la verifica delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di valorizzare cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione al trattamento dei ricorsi depositati telematicamente; qui citato per indicare il regime procedurale seguito dall'atto difensivo

Massime di principio

  • In contestazioni ambientali (art. 256 D.lgs. 152/2006) la responsabilità del titolare o del responsabile può essere affermata anche per omissione di vigilanza (culpa in vigilando) sui dipendenti; non è necessario provare il dolo diretto quando la normativa prevede responsabilità propria del titolare.
  • Per impugnare con successo la motivazione dei giudici di merito è necessario svolgere una critica specifica e argomentata: la mera riproposizione delle stesse ragioni già disattese in appello è inammissibile in Cassazione.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo se non emergono elementi positivi rilevanti (dopo la riforma dell'art. 62-bis, l'incensuratezza da sola non basta); il giudice non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni singola deduzione difensiva purché indichi gli elementi preponderanti ostativi.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione considerando tutti i periodi di sospensione e interruzione: tuttavia, se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non può poi rilevare d'ufficio cause di non punibilità (come la prescrizione) maturate dopo la sentenza impugnata.
  • La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità sulla coerenza logico-argomentativa della motivazione, non un riesame dei fatti: per ribaltare valutazioni probatorie consolidate è necessario proporre elementi nuovi o dimostrare vizi logico-giuridici specifici nella motivazione.
  • Nel valutare questioni tecniche (p.es. identità del materiale 'fluff' o esistenza di documentazione di smaltimento), l'onere di fornire prove alternative spetta alla difesa; l'assenza di documentazione giustificativa può rafforzare la ricostruzione accusatoria.
  • Quando si contesta il calcolo della prescrizione per sospensioni riferite a astensione o impedimenti del difensore, è cruciale documentare e dedurre con precisione la natura formale del periodo (legittimo impedimento vs. rinvio su richiesta) perché il diverso inquadramento incide sul computo complessivo.

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