Cassazione Penale, Sentenza n. 32744/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Le censure riguardano: 1) la declaratoria di prescrizione (vizi di calcolo dei termini e della sospensione); 2) carenza di motivazione circa la responsabilità della Passiante (culpa in vigilando, ruolo dei dipendenti e attendibilità del teste Buongiorno); 3) carenza di motivazione circa la responsabilità del Fasanelli (natura e provenienza del "fluff", rapporto con la gestione dell'area e perdita della responsabilità in favore di COM.FER. S.r.l.); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per entrambi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure circa la motivazione siano in sostanza riproposizioni di doglianze già esaminate e confutate dai giudici di merito e che la valutazione del compendio probatorio rientri nelle prerogative del giudice di merito. Quanto alla prescrizione, la Corte ha calcolato un periodo complessivo di sospensione pari a 680 giorni e ha concluso che la prescrizione dei reati (termine massimo di cinque anni per le contravvenzioni contestate) è maturata il 2.09.2022, cioè successivamente alla sentenza d'appello del 2.05.2022; tuttavia, poiché il ricorso è inammissibile, la Corte non ha potuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Le condanne di primo e secondo grado restano quindi efficaci.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa in relazione al calcolo della prescrizione; nella vicenda concerne il quadro normativo sulla prescrizione dei reati e i relativi termini, che la Corte ha considerato nel computo complessivo insieme agli altri istituti sospensivi
Rilevato in tema di sospensione dei termini per impedimento del difensore; la difesa sosteneva che la sospensione dovesse essere computata per soli 60 giorni, ma la Corte ha ritenuto corretta la computazione complessiva operata dai giudici di merito (totale 680 giorni)
Richiamato unitamente ad altri articoli del codice penale nella doglianza sulla prescrizione; riguarda profili sulla interruzione e sospensione della prescrizione utilizzati nella contestazione difensiva
Norma che incrimina l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; la Corte ha ricordato che la fattispecie è reato proprio che richiede la qualità di titolare di impresa o responsabile e ha ritenuto sussistente responsabilità anche per omissione di vigilanza (culpa in vigilando) dei titolari
Norma relativa alle autorizzazioni per impianti di trattamento rifiuti; la sua violazione è stata uno degli elementi valutati dai giudici di merito per ricostruire l'illiceità della gestione dell'impianto
Richiamato dalla difesa in relazione a carenze motivazionali; contestazione in ordine alla necessità di motivare adeguatamente l'affermazione di responsabilità
Richiamato dalla difesa con riferimento ai vizi di motivazione impugnati; la Corte ha però ritenuto le censure generiche e inammissibili perché riproposizione di doglianze già esaminate
Richiamato dalla difesa per questioni relative alla partecipazione e all'elemento soggettivo; la Corte ha invece ritenuto sussistente anche la colpa per omissione di vigilanza dei titolari
Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che, dopo la riforma, l'incensuratezza non è più sufficiente e il giudice può negare le attenuanti per assenza di elementi positivi
Criteri per la determinazione della pena e per la verifica delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti
Norma che consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di valorizzare cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione al trattamento dei ricorsi depositati telematicamente; qui citato per indicare il regime procedurale seguito dall'atto difensivo
Massime di principio
- In contestazioni ambientali (art. 256 D.lgs. 152/2006) la responsabilità del titolare o del responsabile può essere affermata anche per omissione di vigilanza (culpa in vigilando) sui dipendenti; non è necessario provare il dolo diretto quando la normativa prevede responsabilità propria del titolare.
- Per impugnare con successo la motivazione dei giudici di merito è necessario svolgere una critica specifica e argomentata: la mera riproposizione delle stesse ragioni già disattese in appello è inammissibile in Cassazione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo se non emergono elementi positivi rilevanti (dopo la riforma dell'art. 62-bis, l'incensuratezza da sola non basta); il giudice non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni singola deduzione difensiva purché indichi gli elementi preponderanti ostativi.
- La prescrizione va calcolata con attenzione considerando tutti i periodi di sospensione e interruzione: tuttavia, se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non può poi rilevare d'ufficio cause di non punibilità (come la prescrizione) maturate dopo la sentenza impugnata.
- La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità sulla coerenza logico-argomentativa della motivazione, non un riesame dei fatti: per ribaltare valutazioni probatorie consolidate è necessario proporre elementi nuovi o dimostrare vizi logico-giuridici specifici nella motivazione.
- Nel valutare questioni tecniche (p.es. identità del materiale 'fluff' o esistenza di documentazione di smaltimento), l'onere di fornire prove alternative spetta alla difesa; l'assenza di documentazione giustificativa può rafforzare la ricostruzione accusatoria.
- Quando si contesta il calcolo della prescrizione per sospensioni riferite a astensione o impedimenti del difensore, è cruciale documentare e dedurre con precisione la natura formale del periodo (legittimo impedimento vs. rinvio su richiesta) perché il diverso inquadramento incide sul computo complessivo.
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