Cassazione Civile, Ordinanza n. 34404/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da un sinistro stradale tra due veicoli, nel quale il proprietario/conducente di uno dei mezzi chiese il risarcimento del danno patrimoniale al proprio veicolo, assumendo che la collisione fosse stata causata dalla manovra di svolta non segnalata dell’altro conducente. In primo grado il Giudice di pace, dopo prova testimoniale, interrogatorio formale e consulenza tecnica d’ufficio, ritenne una corresponsabilità nella causazione del sinistro, quantificandola nel 30% a carico dell’attore e nel 70% a carico della convenuta contumace. In appello il danneggiato dedusse l’illogicità della motivazione e la violazione di legge per avere il giudice valorizzato la CTU e non adeguatamente considerato le prove testimoniali, chiedendo l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della controparte. In cassazione propose tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove testimoniali; (2) violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., per aver affermato un concorso di colpa del ricorrente nonostante la presunta certezza della colpa altrui; (3) omesso esame delle relazioni del consulente tecnico di parte e ulteriore violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere il giudice recepito le note critiche alla CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione del sinistro, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha osservato che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitata all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove, né il preteso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello era sorretta da motivazione logica, fondata sulla CTU, e che in presenza di doppia conforme non erano state indicate ragioni di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
consente di denunciare in cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente o erronea valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie
non può essere invocato per censurare in cassazione il convincimento del giudice di merito sulla maggiore o minore attendibilità delle prove, se la critica si risolve in una diversa valutazione del materiale probatorio
richiamato dal ricorrente per contestare l’affermazione di una sua corresponsabilità, ma non è stata ravvisata una violazione scrutinabile nei termini dedotti
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità da circolazione stradale e presunzione di colpa, senza che il motivo superasse il vaglio di ammissibilità
richiamato dal ricorrente in relazione all’onere della prova, ma la censura è stata reputata una richiesta di rivalutazione delle prove
il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e le censure non offrono ragioni per mutare orientamento
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo deve contenere una vera argomentazione in diritto, altrimenti è un non motivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura deve essere formulata con specifica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti; la mancanza di tale requisito contribuisce all’inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la valutazione delle prove, la maggiore o minore attendibilità delle fonti, né di sollecitare una nuova ricostruzione del fatto.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare il libero convincimento del giudice di merito quando la doglianza, in sostanza, mira a sostituire alla valutazione effettuata una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In presenza di "doppia conforme" la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; il semplice difetto di sufficienza o la mera non condivisione della motivazione non sono più sindacabili in cassazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere un terzo giudizio di merito sulle prove e sugli accertamenti fattuali già compiuti dal giudice di merito.
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