Cassazione Penale, Ordinanza n. 22373/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità, in relazione a fatti commessi il 20 gennaio 2021. Il ricorso articolava due censure: la prima denunciava la violazione di legge per asserita inosservanza dei principi generali sull'impossibilità dell'adempimento quale causa di esclusione della responsabilità penale; la seconda contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale avesse mantenuto la pena nel minimo edittale senza valorizzare elementi più favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inconferente rispetto al tema d'imputazione e il secondo motivo privo di specificità, osservando che erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata e che la pena base era stata determinata in modo congruo in ragione della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità; la Corte non ne discute il contenuto, ma assume la corretta contestazione del reato.
Richiamato nel testo come riferimento al giudizio definito dal GUP; non emerge una specifica questione interpretativa oggetto della decisione.
Le attenuanti generiche risultano riconosciute e bilanciate in equivalenza con la recidiva specifica e reiterata; la Corte valorizza tale dato per escludere vizi del trattamento sanzionatorio.
La recidiva specifica e reiterata è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento; la Corte la richiama come indice della capacità a delinquere.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando è manifestamente inconferente rispetto al contenuto dell'imputazione o alla ratio della decisione impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se è generica e non si confronta con le concrete ragioni addotte dai giudici di merito a sostegno della pena determinata.
- Ai fini della valutazione della pena, è legittimo valorizzare la gravità concreta del fatto e la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali, specie quando siano già state riconosciute attenuanti generiche e operato il bilanciamento con la recidiva.
- La concessione delle attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva e la determinazione della pena base in misura coerente con la gravità del fatto possono escludere qualsiasi vizio di motivazione o di violazione di legge sul punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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