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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32791/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originaria domanda giudiziale del lavoratore per intervenuta decadenza, da far decorrere dalla prima domanda amministrativa del 19/12/1996. Ha inoltre compensato le spese dei primi due gradi e condannato il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, invocata da un lavoratore marittimo che aveva svolto mansioni di cambusiere e garzone di camera a bordo di numerose motonavi tra il 18/7/1970 e il 1/9/1994. Il lavoratore aveva presentato due domande amministrative all'ente previdenziale, una il 19/12/1996 e una successiva il 20/7/2006, oltre a una richiesta all'INAIL del 7/3/2005 per l'attestazione di esposizione. La Corte d'appello aveva confermato il diritto al beneficio, ritenendo provata l'esposizione qualificata e ininterrotta all'amianto e superate le eccezioni di inammissibilità, decadenza e prescrizione. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970: sostiene che la decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria andasse computata con riferimento alla prima domanda amministrativa del 1996, non alla seconda del 2006, perché la riproposizione della medesima istanza non può far rivivere un termine già spirato né spostare il dies a quo; perciò, considerati i 300 giorni per la definizione del procedimento amministrativo e il termine triennale per agire, la domanda giudiziale del 16/7/2009 sarebbe tardiva. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per omessa deduzione di un vizio di motivazione, ma tali rilievi non sono stati accolti.

Norme richiamate

  • art. 13 co. 8 L. 257/1992

    costituisce il fondamento del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto richiesto dal lavoratore marittimo.

  • art. 47 d.P.R. 639/1970

    la decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; decorre dalla scadenza del procedimento amministrativo relativo alla prima domanda e non può essere elusa mediante la riproposizione della medesima istanza.

  • D.L. 269/2003, art. 47

    introduce una decadenza speciale per le domande relative all'accertamento dell'esposizione all'amianto, posta a tutela della certezza e definitività dei rapporti previdenziali.

  • D.M. 27 ottobre 2004

    norma attuativa del termine di presentazione della domanda all'INAIL, da leggere in coerenza con la fonte primaria e non estensibile oltre la platea prevista dalla legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo quanto al deposito delle memorie e alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    menzionato nel controricorso come vizio non dedotto dal ricorrente; non è stato decisivo ai fini della decisione.

  • art. 2968 c.c.

    richiamato in relazione alla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale previdenziale.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio della decadenza di ordine pubblico.

  • art. 81 Cost.

    richiamato per evidenziare la finalità di equilibrio di bilancio sottesa ai termini decadenziali in materia previdenziale.

Massime di principio

  • La decadenza sostanziale prevista per le prestazioni previdenziali, quando posta a tutela della certezza delle determinazioni di spesa pubblica, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato.
  • Ai fini del termine decadenziale per l'azione giudiziaria non rileva una seconda domanda amministrativa identica alla prima: il dies a quo resta ancorato alla prima istanza e alla sua definizione, perché la riproposizione della medesima domanda non può far rivivere un termine già scaduto né determinare una rimessione in termini non prevista dalla legge.
  • La domanda amministrativa rivolta a un ente diverso non interrompe né sposta la decadenza sostanziale dall'azione contro l'ente dal quale si pretende la prestazione.
  • Le discipline speciali introdotte per l'accertamento dell'esposizione all'amianto devono essere interpretate in coerenza con la fonte primaria e con la loro funzione di cristallizzare entro un termine certo la platea degli aventi diritto, evitando una dilatazione indeterminata dei tempi di azione.
  • Quando la decadenza è già maturata sulla prima domanda amministrativa, la successiva reiterazione della stessa pretesa sui medesimi presupposti non impedisce l'effetto preclusivo e non rende tempestiva l'azione giudiziale proposta oltre il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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