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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24672/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di avvisi di accertamento per IRPEF relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000. Dopo che i primi giudizi instaurati contro la cartella e gli avvisi erano stati decisi in appello in senso sfavorevole alla contribuente, ella ha impugnato la successiva cartella esecutiva sostenendo che le sentenze della Commissione tributaria regionale fossero inesistenti, perché l’atto di appello e l’avviso di fissazione dell’udienza erano stati notificati al precedente difensore, sostituito nel corso del giudizio di primo grado. Secondo la ricorrente, la notificazione al difensore non più costituito avrebbe determinato l’inesistenza della notifica, la nullità dei relativi giudizi di appello e, conseguentemente, delle sentenze che li avevano definiti. In cassazione ha denunciato violazione delle norme sulle notificazioni del processo tributario e del codice di procedura civile, oltre che dei principi costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notificazione dell’atto di appello eseguita in un luogo diverso da quello del procuratore costituito non integra inesistenza, ma nullità della notificazione, perché l’atto conserva gli elementi essenziali della notificazione ed è comunque riconducibile al modello legale. Trattandosi di nullità, il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere nei termini dell’impugnazione tardiva della sentenza di appello, dimostrando anche che la parte non aveva avuto conoscenza del processo per effetto del vizio notificatorio. Poiché ciò non è stato ritenuto, il ricorso è stato rigettato; le spese non sono state liquidate per la mancata attività difensiva delle resistenti, ed è stato dichiarato l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un equo processo.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della notificazione.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della notificazione.

  • art. 160 c.p.c.

    la Corte lo considera la norma che riconduce alla nullità le notificazioni effettuate in modo difforme dal modello legale, quando l’atto resti comunque riconoscibile come notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato come rimedio che il giudice di appello deve disporre in caso di nullità della notificazione dell’impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    indicato come termine e via di reazione mediante impugnazione tardiva della sentenza resa nel giudizio viziato dalla nullità della notificazione.

  • art. 330 c.p.c.

    la Corte afferma che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni e che la sua violazione comporta nullità, non inesistenza, se l’atto è comunque notificato in un luogo connesso alla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione delle resistenti al solo fine di partecipare alla discussione.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la fissazione della decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione dell’impugnazione eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330 c.p.c. non è, di regola, inesistente ma nulla, se l’atto conserva gli elementi essenziali che lo rendono riconoscibile come notificazione.
  • L’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchi totalmente l’attività notificatoria o quando l’atto sia privo degli elementi costitutivi minimi idonei a renderlo riconoscibile come notificazione; ogni altra difformità dal modello legale ricade nella nullità.
  • La nullità della notificazione dell’impugnazione, se non sanata o rilevata con i rimedi processuali appropriati, può incidere sull’intero giudizio e sulla sentenza, ma deve essere fatta valere secondo le regole dell’impugnazione tardiva quando la parte dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per effetto del vizio.
  • Quando il giudice di appello rileva la nullità della notificazione dell’impugnazione, deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; in difetto, il vizio può riflettersi sulla validità della decisione.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione va effettuata in base alla presenza degli elementi essenziali dell’attività notificatoria, non sulla sola violazione del luogo di notifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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