Cassazione Penale, Sentenza n. 11621/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Smorta era stato dichiarato colpevole per il reato previsto dall'art. 4 della legge 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione un bastone in legno di cm 85 e diametro 11,5 senza giustificato motivo (fatto del 9 agosto 2016). Con ricorso per cassazione, tramite difensore, deduceva: 1) omissione di motivazione e violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., richiesta espressamente in udienza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio (richiamo agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso, in particolare il primo motivo, rilevando che il Tribunale non aveva motivato sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis nonostante la domanda formulata in udienza. Considerando poi i termini di prescrizione (termine massimo quinquennale per il reato commesso il 9 agosto 2016) e le cause di sospensione (impedimento del difensore, adesione all'astensione dell'Unione delle Camere Penali, sospensione dei termini per COVID prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 e art.36 d.l. n.23/2020), la Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione in data 8 luglio 2022 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma in base alla quale è stata contestata la condotta di porto di un oggetto atto a offendere; il Tribunale aveva condannato il ricorrente in base a tale disposizione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il Tribunale ha omesso di motivare sulla richiesta di applicazione di questa norma avanzata dall'imputato, configurando un vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; su tali basi il ricorso è stato proposto e valutato non manifestamente infondato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti di tale disposizione.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato al fine di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme che regolano i termini di prescrizione e la durata massima del termine prescrizionale; applicate per calcolare la estinzione del reato per decorso del termine quinquennale considerando le sospensioni.
art. 83 d.l. n.18/2020 e art. 36 d.l. n.23/2020
Norme che hanno sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale COVID (dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) e sono state considerate nel conteggio della prescrizione.
artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
Norme richiamate nel secondo motivo circa il riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; la Corte non ha statuìto nel merito su di esse perché ha annullato per prescrizione dopo aver rilevato il vizio relativo all'art. 131-bis.
Massime di principio
- Il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi esplicitamente e a motivare sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto); l'omissione costituisce vizio di motivazione suscettibile di censura in Cassazione.
- Se la Corte di legittimità accerta un vizio procedurale o di motivazione ma, al tempo stesso, risulta che il reato è estinto per prescrizione, può annullare senza rinvio per estinzione del reato invece di rimandare la causa al giudice di merito.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le cause legittime di sospensione (impedimento del difensore, astensioni proclamate dagli ordini forensi, sospensioni normative come quelle previste per l'emergenza COVID).
- In presenza di contestazioni sul trattamento sanzionatorio o sul riconoscimento delle attenuanti generiche, è necessario che il giudice motivi specificamente sull'applicazione o meno di tali circostanze; l'assenza di adeguata motivazione può costituire motivo di impugnazione.
- Le parti in giudizio dovrebbero formulare espressamente e documentare le richieste di applicazione di norme di non punibilità o attenuanti in modo che risultino nel verbale d'udienza, poiché ciò facilita la tutela in sede di legittimità qualora il giudice ometta di decidere.
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