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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16261/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per le annualità 2011/2012 emesso da un raggruppamento temporaneo di imprese operante quale concessionario delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali per i comuni della provincia di Napoli. Il contribuente ha eccepito, sin dal giudizio di merito, la nullità dell'atto per difetto di legittimazione attiva del raggruppamento, sostenendo che esso non risultasse iscritto all'Albo dei concessionari previsto dall'art. 53 d.lgs. 446/1997 e dal d.m. 289/2000. La CTR ha accolto l'appello del contribuente ritenendo il raggruppamento privo dei poteri di accertamento per mancanza dei requisiti di iscrizione. In cassazione il raggruppamento ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. 446/1997, 2 d.m. 289/2000 e 37 d.lgs. 163/2006, sostenendo che l'iscrizione all'Albo dovesse riferirsi alle singole imprese del RTI e non al raggruppamento in sé, che il RTI era di tipo misto e che le imprese iscritte all'Albo svolgevano la prestazione principale, mentre la società non iscritta eseguiva solo attività secondarie di supporto. Ha inoltre richiamato la sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante di una società iscritta all'Albo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione all'Albo non riguarda il RTI quale soggetto non contemplato dall'art. 2 d.m. 289/2000, ma le singole imprese chiamate a svolgere il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi. Tuttavia, nel caso concreto, ha confermato la decisione di merito perché l'atto impugnato risultava emesso dal RTI in quanto tale e non dalle singole imprese con una chiara ripartizione delle prestazioni, mentre non era stato dimostrato che il servizio affidato fosse stato assegnato solo ai soggetti iscritti all'Albo e che alla società non iscritta fossero state riservate sole attività secondarie. La Corte ha quindi reputato non superata la contestazione del contribuente e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto anche del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 446/1997

    istituisce l'Albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali; il possesso del requisito va verificato in relazione ai soggetti che concretamente svolgono il servizio.

  • art. 2 d.m. 289/2000

    l'iscrizione all'Albo non è riferibile al RTI in quanto tale, soggetto non previsto tra quelli iscrivibili.

  • art. 37 d.lgs. 163/2006

    consente RTI orizzontali, verticali e misti; nei raggruppamenti misti si applicano, a seconda della componente rilevante, le regole dei raggruppamenti verticali e orizzontali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di deduzione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza d'appello, confermandone però il dispositivo di rigetto.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per affermare che, in caso di ricorso prima facie infondato, è superflua l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'accertamento e riscossione dei tributi locali, il requisito dell'iscrizione all'Albo va verificato con riferimento ai soggetti che eseguono effettivamente le attività riservate, non potendo essere automaticamente imputato al raggruppamento temporaneo come tale.
  • Nel caso di RTI misto, la legittimazione all'emissione dell'atto impositivo dipende dalla concreta ripartizione delle prestazioni tra imprese raggruppate; se l'atto è emesso unitariamente dal raggruppamento, occorre dimostrare che le sole imprese abilitate svolgevano la prestazione principale e che alla non iscritta erano affidate attività meramente accessorie.
  • Quando la parte contesta la legittimazione del concessionario o del soggetto che ha emesso l'atto, il soggetto onerato della prova deve documentare in modo specifico la propria abilitazione e la concreta ripartizione dei compiti nel raggruppamento.
  • In presenza di ricorso per cassazione manifestamente infondato, il giudice può evitare adempimenti processuali inutili, come l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica, in quanto incompatibili con l'esigenza di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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