Cassazione Civile, Ordinanza n. 10733/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società che si diceva creditrice di un soggetto obbligato in via di avallo su cambiali emesse in favore della società stessa. Dopo l'inadempimento del debitore principale, il garante avrebbe ceduto la metà della proprietà di un immobile alla moglie in sede di separazione; la moglie avrebbe poi trasferito quel diritto alla figlia. La società ha quindi chiesto di far dichiarare inefficaci tali atti dispositivi, ritenendoli lesivi della garanzia patrimoniale. In primo grado la domanda è stata rigettata perché il tribunale ha ritenuto non certa la sottoscrizione dell'avallo. In appello la decisione è stata riformata: la corte territoriale ha reputato sufficiente, ai fini della revocatoria, la pendenza di un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa al credito, fondato non solo sull'avallo ma anche su una transazione, osservando che la litigiosità del credito non impedisce l'azione revocatoria. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione del giudicato interno esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza resa sulla querela di falso avrebbe escluso l'esistenza del credito; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., deducendo che il giudice della revocatoria deve comunque verificare la giuridica validità del credito e che, in presenza della querela di falso, il credito non sarebbe stato idoneo a sorreggere l'azione; 3) nullità per omesso esame della dedotta mutatio libelli, poiché la creditrice avrebbe inizialmente fondato la domanda sull'avallo e poi, con memoria ex art. 183 c.p.c., sulla transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione sulla querela di falso riguarda soltanto la falsità del documento e non ha efficacia di accertamento sull'esistenza del credito, che resta oggetto del giudizio principale. Ha poi giudicato infondati il secondo e il terzo motivo: ai fini della revocatoria è sufficiente l'allegazione di un credito anche solo controverso o litigioso, purché non appaia pretestuoso; il giudice revocatorio non deve accertare il fondamento del credito né il suo titolo costitutivo. Ne consegue anche l'infondatezza della censura di mutatio libelli, perché nella revocatoria rileva l'esistenza del credito quale fatto costitutivo, non il titolo specifico da cui esso deriva. Sono state quindi confermate le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il giudicato invocato dai ricorrenti non poteva estendersi, nel caso concreto, all'esistenza del credito se la precedente decisione verteva solo sulla falsità del documento
richiamato dai ricorrenti in relazione alla formazione del giudicato, ma ritenuto non decisivo rispetto alla diversa questione dell'accertamento del credito
per l'azione revocatoria è sufficiente che il creditore alleghi un credito anche controverso o litigioso, purché non pretestuoso; il giudice non deve accertarne il fondamento nel merito
richiamato per la dedotta mutatio libelli, esclusa perché l'indicazione di un diverso titolo del credito non incide sulla causa petendi della revocatoria
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il presupposto del credito può essere integrato anche da un credito controverso, litigioso o sub iudice, purché non sia manifestamente pretestuoso.
- Nel giudizio revocatorio il giudice non deve accertare in via piena la fondatezza del credito né stabilirne definitivamente il titolo costitutivo: è sufficiente verificare che il credito sia seriamente vantato.
- La decisione resa in un giudizio incidentale di falso non accerta di per sé l'esistenza del credito nel giudizio principale, salvo che il suo contenuto decisorio lo comprenda espressamente.
- Nell'azione revocatoria la causa petendi è rappresentata dall'esistenza di un credito e non dal particolare titolo da cui esso deriva; pertanto la prospettazione di un diverso titolo del credito non integra, di regola, mutatio libelli.
- L'eventuale contestazione della validità del documento su cui il credito si fonda non rende automaticamente pretestuosa la pretesa creditoria, se il relativo accertamento sostanziale prosegue in un separato giudizio.
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