Cassazione Civile, Ordinanza n. 20428/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex dirigente medico, dimessosi per ragioni di salute, aveva chiesto la riammissione in servizio presso l'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 21, comma 5, del CCNL Area 10.2.2004. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che la riammissione in servizio fosse rimessa a una valutazione discrezionale dell'amministrazione, in funzione dell'interesse pubblico alla copertura del posto vacante senza concorso, e che il rapporto da instaurare dovesse considerarsi nuovo. La Corte territoriale ha inoltre valorizzato i vincoli assunzionali vigenti, la delibera regionale che autorizzava solo un numero limitato di assunzioni senza includere quella figura professionale, la successiva deroga intervenuta dopo l'introduzione del giudizio e il fatto che la vacanza fosse stata coperta con risorse interne senza aggravio di spesa. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre l'azienda sanitaria ha resistito con controricorso. In Cassazione, però, è stata accolta l'eccezione dell'azienda sanitaria di tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 15.7.2020, non risultava notificata, non operava la sospensione feriale trattandosi di controversia di lavoro, e il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 15.1.2021; il ricorso è stato notificato solo dal 15.2.2021, quindi oltre il termine. Sono state respinte anche le censure del ricorrente sulla validità del controricorso, ritenuto tempestivo e assistito da procura valida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardiva proposizione. Ha ritenuto assorbente la tardività, poiché il termine semestrale per impugnare la sentenza d'appello, non notificata, era spirato il 15.1.2021 e la prima notifica del ricorso è avvenuta il 15.2.2021. Ha inoltre ritenuto infondate le contestazioni del ricorrente sulla procura speciale del controricorrente, osservando che la procura era riferibile con certezza al giudizio di cassazione e che l'eventuale errore materiale nel nominativo non incideva sulla validità dell'atto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 5, CCNL Area 10.2.2004
La norma è richiamata come base della domanda di riammissione in servizio del dirigente medico, ma la Corte d'appello ne esclude una configurazione di diritto soggettivo pieno, valorizzando la discrezionalità della P.A. nella decisione di riammettere o meno il dipendente.
In mancanza di notificazione della sentenza, il termine per proporre impugnazione è quello semestrale decorrente dalla pubblicazione della decisione.
La sospensione feriale non si applica alle controversie di lavoro, sicché il termine di impugnazione non è prorogato.
La procura speciale per il controricorso è valida se conferita per il giudizio di cassazione e risulta speciale rispetto al giudizio e alla sentenza impugnata.
Il controricorso deve essere notificato nel termine previsto dal combinato disposto con l'art. 369 c.p.c.; nel caso concreto è stato ritenuto tempestivo.
È richiamato nel calcolo del termine per la notifica del controricorso, con esito di tempestività nel caso concreto.
La mancanza formale della data nella procura non ne determina la nullità se dal contenuto e dagli atti risulta comunque raggiunto lo scopo dell'atto.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non risulta notificata, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione ed è quello semestrale ex art. 327 c.p.c., salvo specifiche deroghe di legge.
- Nelle controversie di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini processuali, con conseguente computo continuo del termine di impugnazione.
- La procura speciale al controricorso non è invalida per meri errori materiali nel nominativo della parte o del ricorso, se dall'epigrafe e dal contenuto dell'atto risulta con certezza il giudizio cui è riferita e il soggetto rappresentato.
- La mancanza formale della data nella procura non comporta nullità quando, attraverso il collegamento con gli atti e la loro successione temporale, sia possibile verificare che la procura sia stata rilasciata dopo la sentenza impugnata e prima della notificazione del controricorso, con raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine perentorio di impugnazione, l'inammissibilità è assorbente e rende superfluo l'esame dei motivi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20327/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →