Cassazione Penale, Sentenza n. 10472/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 3 giugno 2025. L'imputato deduce quattro motivi: 1) violazione degli artt. 309, commi 5 e 10 c.p.p. per mancata trasmissione al riesame dei decreti autorizzativi relativi a intercettazioni ambientali effettuate tramite "braccialetto elettronico" e conseguente perdita di efficacia della misura o inutilizzabilità delle captazioni; 2) illegittimità delle videoriprese effettuate presso la sua abitazione (balcone) e loro qualificazione come intercettazioni tra presenti, con conseguente necessità di provvedimento del GIP; 3) mancata e insufficiente motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi delle ipotesi estorsive (capo 1 e 2), con particolare riferimento alla mancata individuazione delle persone offese e alla mancata indicazione dell'ingiusto profitto; 4) carenza di motivazione e violazione dell'art. 74 DPR 309/90 circa la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con rilievi sulla incompatibilità temporale tra l'attività associativa e i periodi di detenzione dell'indagato e insufficiente prova delle cessioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi perlopiù reiterazioni delle censure già formulate in sede di riesame e non efficacemente confrontati con le ragioni che avevano determinato il rigetto. In particolare: 1) la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi non comporta, di per sé, l'inefficacia della misura cautelare ma al più l'inutilizzabilità delle captazioni purché la difesa ne abbia richiesto l'acquisizione (circostanza non contestata nel merito dalla difesa); 2) le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria da punti esterni (pubblica via) non costituiscono illegittima intrusione nel domicilio e sono utilizzabili; 3) il Tribunale di Bari ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati di estorsione, richiamando elementi indiziari concreti (es. consegna di blocchetti di biglietti e somma di 1.500 euro) e l'esistenza di un intermediario individuato; 4) l'arresto o la detenzione non escludono automaticamente la partecipazione all'associazione quando risultino elementi che dimostrino la continuazione dell'attività (anche tramite contatti, video-riprese, lanci di involucri dal balcone). Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p. (commi 5 e 10)
La mancata trasmissione di decreti autorizzativi al riesame non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare; al più può comportare l'inutilizzabilità delle captazioni se non adottate nei casi previsti o se non acquisite su richiesta della difesa
Riferimento richiamato dalla Corte per ribadire che l'inefficacia della misura non deriva automaticamente dalla mancata trasmissione degli atti relativi alle intercettazioni
Norme che regolano i casi e le modalità delle intercettazioni; l'eventuale inutilizzabilità delle captazioni dipende dall'adozione o meno dei decreti nei casi consentiti dalla legge
Richiamati dalla difesa in relazione alla disciplina delle videoriprese e intercettazioni, ma la Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza che distingue comportamenti "comunicativi" e "non comunicativi"
Citato dalla difesa nel contesto delle registrazioni; la Corte ha comunque ritenuto le videoriprese esterne utilizzabili
Richiamato dalla difesa in relazione al dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il quadro indiziario
art. 24 Costituzione
Richiamato dalla difesa (diritto di difesa): la Corte osserva che la difesa non aveva chiesto l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi, elemento rilevante ai fini dell'inutilizzabilità
art. 13 e 14 Costituzione
Citati a supporto di argomenti sulla libertà e inviolabilità della corrispondenza/comunicazioni; tuttavia la Corte ha applicato la giurisprudenza che consente videoriprese esterne
Norma richiamata in relazione alla prova dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la prova dell'organizzazione possa desumersi da "facta concludentia" e che la detenzione non esclude la partecipazione se emergono elementi di continuità
Massime di principio
- La mancata trasmissione al riesame dei decreti autorizzativi per intercettazioni non provoca automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare: può al più incidere sull'utilizzabilità delle captazioni, ma solo se emerge che le intercettazioni sono state operate fuori dai casi consentiti o se la difesa ne ha richiesto l'acquisizione e tale richiesta non è stata soddisfatta
- Le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria da punti esterni all'immobile (es. pubblica via) sono generalmente ammissibili se riprendono comportamenti "non comunicativi" (movimenti, presenza, scambi materiali) e non costituiscono di per sé intrusione nel domicilio; diventa diverso il piano se si tratta di riprese finalizzate a cogliere contenuti comunicativi (parole, gesti intesi a trasmettere messaggi)
- Per opposizioni sull'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati (es. estorsione), l'assenza della specifica indicazione di ciascuna persona offesa non annulla automaticamente la configurabilità del reato quando il quadro indiziario, le intercettazioni e gli elementi materiali consentono di ricostruire la dinamica e l'evento estorsivo
- La mera detenzione o l'arresto di un soggetto non escludono a priori la sua partecipazione ad un'associazione criminosae: è necessario valutare la complessiva prova di continuità del vincolo associativo e di eventuali modalità operative che consentano la prosecuzione dell'attività (contatti, ordini da detenzione, attività durante arresti domiciliari)
- In Cassazione per motivi relativi a misure cautelari è essenziale confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse dal giudice di merito: la reiterazione generica delle stesse censure senza rispondere alle argomentazioni che le hanno respinte espone il ricorso a inammissibilità
- Se si contesta l'utilizzabilità di captazioni o di videoriprese, la difesa deve chiedere formalmente l'acquisizione degli atti autorizzativi e indicare in che modo l'omessa autorizzazione abbia inciso sulla liceità dell'attività intercettiva
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