Cassazione Penale, Ordinanza n. 22995/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso formale e continuazione, con pena già ridotta per il rito abbreviato e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., deducendo violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo quindi che la condotta e le caratteristiche del fatto avrebbero dovuto essere sussunte nel titolo meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica, aspecifica e non consentita in sede di legittimità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece valutato in modo adeguato gli elementi rilevanti per escludere la lieve entità: la quantità e la tipologia della droga sequestrata, il parziale confezionamento in 28 bustine e l'elevata percentuale di principio attivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, ma non per censure generiche o meramente assertive che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990
la fattispecie base e quella attenuata di lieve entità vanno distinte valutando complessivamente mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché quantità e qualità della sostanza; la lieve entità è esclusa quando tali elementi denotano un fatto non minimale.
richiamato nel capo d'imputazione quale base del vincolo della continuazione.
alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure generiche, aspecifiche o meramente assertive.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare complessivamente sia gli elementi della condotta sia quelli relativi all'oggetto materiale del reato, in particolare quantità e qualità della sostanza stupefacente.
- La lieve entità non può essere riconosciuta quando il quadro fattuale, apprezzato nel suo complesso, evidenzi quantità significative di droga, modalità di confezionamento e caratteristiche della sostanza incompatibili con un fatto minimo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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