Cassazione Civile, Ordinanza n. 21869/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2005 emesso nei confronti di un Comune in relazione alla fornitura di materiale rotabile per un sistema di trasporto eco-compatibile. La CTR aveva accolto l’appello principale del Comune e respinto quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo che le forniture rese da imprese di altri Stati membri dovessero essere trattate come operazioni interne effettuate in Italia, con conseguente imponibilità IVA nel territorio dello Stato e non come acquisti/cessioni intracomunitari. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il collaudo del materiale fosse avvenuto presso i fornitori comunitari e che ciò rilevasse per la qualificazione dell’operazione; 2) violazione degli artt. 38 d.l. 331/1993 e 7 d.P.R. 633/1972, assumendo che si trattasse di cessioni intracomunitarie e non di operazioni interne; 3) violazione degli artt. 46, 47, 49 d.l. 331/1993 e 4 d.P.R. 633/1972, deducendo che il Comune dovesse essere considerato soggetto passivo IVA per esercizio di attività d’impresa. Il Comune resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarando il terzo inammissibile. Ha confermato l’impostazione della CTR secondo cui la fornitura dei filobus costituiva un segmento di un appalto unitario per la realizzazione di un sistema di trasporto, non un’autonoma cessione intracomunitaria: la merce era destinata a essere installata/montata in Italia, con applicazione dell’art. 38, comma 5, lett. b), d.l. 331/1993 e dell’art. 7, comma 2, d.P.R. 633/1972, quindi operazione interna imponibile in Italia. Ha inoltre rilevato che la censura sulla soggettività passiva IVA del Comune introduceva una questione nuova, non ricavabile dalla motivazione dell’avviso di accertamento, che richiamava invece le attribuzioni istituzionali dell’ente. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame è infondato quando il fatto storico indicato risulta comunque esaminato dal giudice di merito oppure non è decisivo ai fini della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione in fatto o in una nuova interpretazione della fattispecie accertata dal giudice di merito.
art. 38, commi 2-5, lett. b), d.l. 331/1993
Non integra acquisto intracomunitario l’introduzione nel territorio dello Stato di beni destinati a essere installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto; in tal caso opera la disciplina dell’operazione interna.
art. 7, comma 2, d.P.R. 633/1972
Le cessioni di beni mobili spediti da altro Stato membro e installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa impositiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una questione non prospettata nell’atto impositivo.
Richiamato dalla ricorrente, ma non esaminabile in cassazione nei termini prospettati poiché estraneo alla causa petendi dell’avviso.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ne ha escluso la decisività rispetto alla motivazione originaria dell’accertamento.
La soggettività passiva IVA del Comune non poteva essere affermata sulla base di una nuova prospettazione dell’ufficio non contenuta nell’avviso di accertamento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, né sostituirle una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
- L’interpretazione del contratto è attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando una fornitura di beni mobili provenienti da altro Stato membro è inserita in un appalto unitario e i beni devono essere installati o montati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto, l’operazione non è trattata come acquisto/cessione intracomunitaria ma come cessione interna imponibile in Italia.
- Nel processo tributario il sindacato del giudice resta circoscritto alla pretesa fiscale effettivamente contenuta nell’atto impugnato; non possono essere introdotte in giudizio cause petendi nuove o diverse rispetto a quelle poste a base dell’avviso.
- In cassazione non sono ammissibili questioni di diritto che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
- La decisività del fatto asseritamente omesso va esclusa quando il fatto risulta comunque valutato dalla sentenza impugnata oppure non sarebbe idoneo, da solo, a determinare una diversa decisione.
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