Cassazione Civile, Ordinanza n. 16062/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF/IVA/sanzioni per l’anno 2011. La società contribuente aveva dedotto che la decadenza dalla rateizzazione non potesse essere dichiarata perché il ritardo nel pagamento della terza rata era stato di un solo giorno e sarebbe stato sanato mediante ravvedimento operoso, con versamento di sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva confermato l’impostazione ritenendo che il mero ritardo, se sanato entro il termine delle rate successive, non integrasse decadenza. L’Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che la norma equipara il tardivo o carente pagamento della rata diversa dalla prima, se non avvenuto entro il termine di pagamento della rata successiva, a causa di decadenza dalla rateazione; il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472/1997 impedisce l’iscrizione a ruolo solo se esercitato entro il termine della rata successiva, circostanza che qui non ricorreva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, come modificato, non consente di distinguere tra mancato pagamento e tardivo pagamento della rata diversa dalla prima quando il versamento non sia avvenuto entro il termine della rata successiva. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la decadenza valorizzando il solo ritardo di un giorno e il ravvedimento operoso. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462/1997
Il mancato pagamento della prima rata o il mancato/tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione; per la rata diversa dalla prima, il tardivo pagamento entro il termine successivo comporta l’iscrizione a ruolo della sola sanzione e degli interessi, salvo ravvedimento entro il termine della rata successiva.
Il ravvedimento operoso evita l’iscrizione a ruolo solo se il contribuente vi ricorre entro il termine di pagamento della rata successiva.
La sanzione richiamata dalla disciplina della rateizzazione è commisurata all’importo della rata versata in ritardo.
art. 10, comma 13-decies, d.l. n. 201/2011
Ha modificato l’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 introducendo la disciplina applicabile al tardivo pagamento delle rate e alla decadenza dalla rateazione.
art. 1, comma 1, l. n. 214/2011
Norma di conversione che ha recepito le modifiche al regime della rateizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di rateizzazione dei debiti tributari, il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima non è concettualmente distinto dal mancato pagamento ai fini della decadenza, se il versamento non interviene entro il termine previsto per la rata successiva.
- Il ravvedimento operoso può impedire l’iscrizione a ruolo solo se è esercitato entro il termine di pagamento della rata successiva; oltre tale limite non sana la posizione del contribuente.
- Quando una norma speciale disciplina espressamente gli effetti del ritardo nel pagamento rateale, il giudice di merito non può introdurre distinzioni non previste dal testo normativo tra ritardo e omissione totale del pagamento.
- La corretta applicazione della disciplina della rateizzazione richiede di verificare non solo l’esistenza del ritardo, ma anche il momento in cui il pagamento è stato effettivamente eseguito rispetto alla scadenza della rata successiva.
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