Sentenza del 31/01/2017 n. 2448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001. Dopo che la CTR dell’Abruzzo aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la pretesa, V.E. ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’Ufficio avesse introdotto in appello nuove questioni. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato l’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e la motivazione della CTR: sosteneva di avere lavorato senza dipendenti o collaboratori, senza una propria organizzazione e avvalendosi, per le consulenze, di strutture professionali altrui, sulle quali non aveva potere decisionale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l’Ufficio non aveva modificato l’oggetto del giudizio, ma aveva svolto mere difese giuridiche, nel contraddittorio, a sostegno della tesi già proposta. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che l’attività svolta presso strutture organizzate da terzi non dimostra di per sé un’autonoma organizzazione del professionista; la CTR aveva attribuito rilievo alla collaborazione con studi esterni senza individuare elementi che dimostrassero una struttura propria. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese. Non è stato disposto direttamente il rimborso: la controversia dovrà essere nuovamente decisa in sede di rinvio.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Non sussiste il dedotto ampliamento del petitum con l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, essendo rimasto invariato l'oggetto del giudizio - consistente nello stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per il rimborso dell'IRAP - alla luce delle argomentazioni costituenti mere difese di diritto che, seppure non prospettate antecedentemente, l'Ufficio ha svolto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio a fondamento della tesi sempre sostenuta dell'esistenza dell'autonomia organizzativa, legittimante l'imposizione ai fini IRAP.
Nel giudizio tributario d’appello non si ha un’inammissibile domanda nuova quando l’Ufficio mantiene invariato l’oggetto della controversia e propone soltanto argomentazioni giuridiche difensive, nel rispetto del contraddittorio.
Ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata.
L’IRAP sul reddito del professionista richiede che l’organizzazione sia riferibile al professionista stesso, anche sul piano organizzativo. Lavorare o fornire consulenze all’interno di strutture altrui non basta, da solo, a integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione.
La Corte esamina i motivi di ricorso per cassazione e decide la censura relativa alla motivazione della sentenza impugnata. Il testo non riporta un passaggio autonomo che applichi o interpreti espressamente questa disposizione.
Massime di principio
- Per assoggettare a IRAP il reddito di un professionista, occorre verificare se esista un’organizzazione autonoma che faccia capo al contribuente; la semplice partecipazione all’attività di uno studio o di una struttura professionale altrui non è sufficiente.
- L’assenza di dipendenti o collaboratori, l’attività svolta presso strutture di terzi e gli elementi contabili relativi ai beni strumentali e ai relativi ammortamenti sono dati da valutare complessivamente per stabilire se il professionista disponga di una propria organizzazione.
- Nel giudizio d’appello tributario, argomentazioni giuridiche nuove possono essere ammesse se non mutano l’oggetto della domanda e sono svolte nel rispetto del contraddittorio.
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