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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16492/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, deducendone la mancata valida notifica. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano rigettato il ricorso e l’appello, ritenendo, tra l’altro, contraddittoria l’indicazione dell’indirizzo di residenza e sufficiente la notifica ai fini dell’avvio della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR considerato nuova una mera argomentazione difensiva relativa al cambio di denominazione della strada di residenza; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla validità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. 546/1992 per mancato esame della questione relativa alla pendenza di un procedimento penale sulla falsità di imposte/atti e alla conseguente sospensione del processo tributario; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR del tutto insufficiente e apparente sulla questione centrale della validità della notificazione dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. Ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che la CTR si era limitata a formule generiche su nuove eccezioni, riproposizione di argomentazioni infondate e legittimità della riscossione, senza però affrontare in modo effettivo la questione decisiva delle ricerche compiute dal notificatore e della correttezza della procedura di notifica per irreperibilità assoluta.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato per contestare la qualificazione come nuova, in appello, di una mera argomentazione difensiva.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Invocati per censurare la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’omessa pronuncia su questioni specifiche.

  • art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ribadisce che, per la notifica agli irreperibili assoluti, il notificatore deve svolgere e indicare le ricerche effettuate; la notifica è invalida se tale attività non risulta controllabile.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina delle notificazioni.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che non ricorrevano i presupposti per il rito degli irreperibili.

  • art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla validità della notifica e del rapporto con il processo tributario.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare l’omesso esame delle circostanze di fatto rilevanti e la valutazione delle prove.

  • art. 39, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la questione della sospensione del processo tributario in relazione al procedimento penale pendente.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione.

  • art. 29, comma 1, lett. e) d.l. n. 70 del 2010

    Richiamato dalla CTR per affermare la possibilità di avviare l’attività di riscossione in assenza di impugnazione dell’avviso notificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede che il notificatore abbia previamente svolto le ricerche necessarie a verificare l’irreperibilità assoluta del destinatario e che tali ricerche risultino in modo controllabile dall’atto notificatorio.
  • La mera utilizzazione di formule standard o di attestazioni generiche sul rito degli irreperibili non è sufficiente a sorreggere la validità della notificazione, perché impedisce il controllo giudiziale sull’operato del notificatore.
  • Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando, su un punto decisivo della controversia, si limita a enunciazioni generiche o descrittive senza affrontare la reale questione controversa e senza rendere intellegibile l’iter logico-giuridico seguito.
  • In appello, la qualificazione di una deduzione come "nuova" deve essere effettivamente riferita a una questione non introdotta in precedenza; non è sufficiente richiamare in modo apodittico la novità o l’infondatezza di argomentazioni già svolte.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare la questione centrale posta dalla parte, la decisione può essere cassata per nullità della motivazione, con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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