Cassazione Penale, Ordinanza n. 05177/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna, resa all'esito di rito abbreviato, per detenzione di cocaina in quantità ritenuta incompatibile con l'uso personale e qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto irrilevante un precedente avviso di conclusione delle indagini, prospettato come bis in idem; 2) violazione degli artt. 191, 195 e 240 c.p.p. per l'utilizzo di fonti confidenziali ritenute inutilizzabili; 3) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, assumendo la destinazione della sostanza al consumo personale; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione; 5) vizio di motivazione per asserita motivazione apparente e stereotipata della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il mero avviso di conclusione delle indagini preliminari non integra bis in idem, essendo necessario almeno l'esercizio dell'azione penale; inammissibile il secondo perché la doglianza sull'inutilizzabilità delle fonti confidenziali non risultava dedotta in appello e, comunque, tali fonti avevano avuto solo funzione di impulso investigativo, mentre la prova era stata acquisita mediante perquisizione e sequestro; inammissibile il terzo perché reiterativo e smentito dagli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito, ossia il rinvenimento di circa 10 grammi di cocaina, pari a 62,9 dosi, e di strumenti di confezionamento e pesatura; inammissibile il quarto perché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e richiede elementi positivi, assenti nel caso concreto; infine, il quinto motivo è stato ritenuto generico ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il divieto di bis in idem non è configurabile sulla base del solo avviso di conclusione delle indagini preliminari; è necessario almeno l'esercizio dell'azione penale.
art. 4 CEDU
Richiamato congiuntamente al principio del ne bis in idem, ma ritenuto non violato nei termini prospettati dal ricorrente.
La censura è inammissibile se la deduzione non era stata proposta in appello; in ogni caso, le fonti confidenziali possono avere solo funzione di impulso investigativo e non costituire prova di per sé.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La destinazione al consumo personale è esclusa quando la quantità della sostanza e gli elementi materiali del contesto (strumenti di confezionamento e pesatura) sono indicativi della destinazione allo spaccio.
Le attenuanti generiche non sono una concessione automatica né derivano dal solo stato di incensuratezza; richiedono elementi positivi di valutazione, mentre il giudice deve motivare in modo sufficiente indicando gli aspetti ostativi di preponderante rilevanza.
Non è necessario esaminare tutti i parametri in modo analitico; è sufficiente richiamare quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di merito sulla pena e sulle attenuanti generiche.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; una generica critica alla motivazione è inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
sentenza n. 186/2000 Corte costituzionale
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ne bis in idem non può essere fondato sul solo avviso di conclusione delle indagini preliminari: per radicare il divieto occorre un precedente procedimento già sfociato almeno nell'esercizio dell'azione penale.
- Le fonti confidenziali non sono di regola prova autonoma del fatto, ma possono legittimamente fungere da impulso alle ulteriori attività investigative; la prova utilizzabile resta quella raccolta mediante atti di indagine rituali.
- In materia di stupefacenti, la destinazione al consumo personale va esclusa quando la quantità sequestrata e i mezzi di confezionamento/pesatura sono sintomatici di un'attività di spaccio, non bastando una mera affermazione difensiva assertiva.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole e non spettano automaticamente per il solo fatto dell'assenza di precedenti o di elementi negativi; il giudice può motivare il diniego valorizzando gli aspetti di maggiore rilievo ostativi alla concessione.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se individua gli elementi decisivi del giudizio di merito, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o di esaminare in modo espresso tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Nel ricorso per cassazione è necessaria una censura specifica e non meramente assertiva della motivazione; una doglianza generica è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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