Cassazione Civile, Ordinanza n. 40737/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva parzialmente confermato la cartella limitatamente all'IRAP dovuta per l'anno 2003. La decisione di merito aveva ritenuto che, avendo il contribuente aderito al concordato preventivo fiscale biennale previsto dall'art. 33 del d.l. n. 269/2003, egli non potesse rimettere in discussione la propria dichiarazione per quell'anno e non potesse quindi contestare l'assoggettabilità all'IRAP. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della l. n. 289/2002 e della l. n. 326/2003, sostenendo che l'adesione al concordato preventivo biennale non preclude il contenzioso sull'an e sul quantum delle imposte, perché l'accordo riguarda solo la determinazione preventiva della base imponibile. Ha distinto tale disciplina dalla sanatoria fiscale ex l. n. 289/2002, che avrebbe invece effetti preclusivi sul rimborso dei crediti d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché la rinnovazione della notifica era stata eseguita nei termini assegnati. Nel merito ha accolto il motivo, richiamando il proprio precedente secondo cui il concordato preventivo biennale ex art. 33 d.l. n. 269/2003 riguarda essenzialmente le imposte sui redditi, con effetti limitati ai fini IVA, ma non si estende all'IRAP. Ne consegue che l'adesione al concordato non produce effetti preclusivi rispetto alla contestazione del presupposto impositivo IRAP né al diritto al rimborso. La commissione regionale, dunque, non avrebbe dovuto arrestarsi alla sola adesione al concordato, ma avrebbe dovuto verificare in concreto la sussistenza dei presupposti impositivi dell'IRAP, in particolare l'eventuale assenza di autonoma organizzazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il concordato preventivo biennale previsto da tale disposizione non si estende all'IRAP e non impedisce di contestare i presupposti dell'imposta regionale.
legge 24 novembre 2003 n. 326
Norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata per la disciplina del concordato preventivo fiscale biennale.
legge 27 dicembre 2002 n.289
Richiamata dal ricorrente in comparazione con la disciplina del concordato, per sostenere che solo la sanatoria fiscale produce effetti preclusivi sui crediti d'imposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Norme processuali sul rito camerale in cassazione richiamate per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il concordato preventivo fiscale biennale ex art. 33 d.l. n. 269/2003 ha un ambito oggettivo circoscritto e non può essere automaticamente esteso all'IRAP in assenza di un'espressa previsione normativa.
- L'adesione a un istituto di definizione o concordato fiscale non preclude, di per sé, la contestazione in giudizio dei presupposti impositivi di un tributo estraneo all'ambito applicativo della disciplina aderita.
- Quando il contribuente contesta l'assoggettabilità a IRAP, il giudice di merito deve verificare in concreto la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, senza limitarsi a valorizzare l'adesione a un concordato fiscale.
- La decisione di merito è viziata se trasforma una disciplina di determinazione preventiva della base imponibile in una preclusione assoluta al sindacato giurisdizionale sull'an debeatur dell'imposta.
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