Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03655/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sul procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF del Comune di Palmariggi e aveva ordinato la conclusione del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del servizio rifiuti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il silenzio serbato da ARERA sul procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Palmariggi, validato da AGER Puglia e trasmesso all’Autorità. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso del gestore del servizio, ordinando ad ARERA di concludere il procedimento entro novanta giorni e nominando, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. ARERA ha appellato la sentenza deducendo, in via principale e subordinata, la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità della domanda, richiamando il quadro normativo e regolatorio applicabile, nonché, rispettivamente, la deliberazione ARERA 409/2025/R/rif e il riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER. Prima della camera di consiglio, ARERA ha inoltre depositato la deliberazione 591/2025/R/rif del 30 dicembre 2025, con la quale aveva concluso con esito negativo il procedimento di approvazione anche relativamente all’ambito tariffario oggetto della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l’adozione da parte di ARERA del provvedimento definitivo di non approvazione dell’atto di validazione dell’ente territorialmente competente aveva fatto venir meno la materia del contendere sul silenzio contestato e sull’obbligo di provvedere. La decisione non esamina nel merito i motivi d’appello, poiché il procedimento amministrativo era stato comunque definito con un provvedimento espresso successivo. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, previo avviso alle parti; il Consiglio di Stato lo ha richiamato prima di trattenere la causa in decisione.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza di primo grado quale base per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 527, l. n. 205/2017

    Richiamato nei motivi d’appello nel quadro normativo relativo alle competenze di ARERA; il giudice non ne esamina il merito a causa dell’improcedibilità dell’appello.

  • art. 26 d.lgs. n. 201/2022

    Richiamato nei motivi d’appello quale disposizione rilevante per il procedimento tariffario; il giudice non ne esamina il merito.

  • artt. 7 e 8 deliberazione ARERA 363/2021/R/rif

    Richiamati nei motivi d’appello quali disposizioni regolatorie applicabili al procedimento di approvazione del PEF; il giudice non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio sul silenzio dell’amministrazione, l’autorità adotta il provvedimento espresso e definitivo richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e la controversia deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’adozione di un provvedimento definitivo di non approvazione dell’atto sottoposto all’autorità regolatoria è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio volto a ottenere la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso.
  • La definizione sopravvenuta del procedimento amministrativo rende improcedibile l’appello contro la sentenza che aveva ordinato all’amministrazione di provvedere, senza necessità di esaminare i motivi di gravame relativi alla precedente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)Termini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.