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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'istante aveva chiesto la concessione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare). Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità per la preclusione prevista dall'art. 58-quater ord. pen., in quanto nel triennio antecedente erano state revocate sia l'affidamento terapeutico sia l'esecuzione della pena presso il domicilio. Con ricorso per cassazione il difensore ha contestato l'applicazione di tale preclusione, sostenendo che la revoca dell'affidamento terapeutico non determina la preclusione triennale e che la revoca dell'esecuzione al domicilio, prevista dalla normativa emergenziale, non dovrebbe essere ricondotta alla revoca della detenzione domiciliare disciplinata dall'art. 47-ter ord. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la giurisprudenza abbia escluso che la revoca dell'affidamento terapeutico nel triennio antecedente determini di per sé la preclusione (con riferimenti a pronunce della Sez. 1), la revoca dell'esecuzione della pena presso il domicilio risulta ostativa all'ammissione a misure alternative. La Corte ha chiarito che l'art. 58-quater fa espresso riferimento alla revoca della detenzione domiciliare (art. 47-ter) e che la disciplina dell'esecuzione al domicilio introdotta dalla legge n.199/2010, richiamata dal d.l. n.18/2020, rende applicabile la medesima preclusione quando ricorra la revoca della misura alternativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 25 novembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 58-quater ord. pen.

    Dispositivo centrale: stabilisce la preclusione alla concessione di benefici/ misure alternative in presenza di revoca di determinate misure nel triennio antecedente; è stato interpretato dalla Corte come applicabile alla revoca della detenzione domiciliare e, per rinvio/compatibilità, anche alla revoca dell'esecuzione della pena al domicilio prevista dalla normativa emergenziale.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Disciplina della detenzione domiciliare. L'art. 58-quater fa espresso riferimento alla revoca della detenzione domiciliare prevista da questo articolo, e la Corte distingue questa fattispecie dall'affidamento terapeutico.

  • legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1, comma 8)

    Prevede, in quanto compatibili, l'applicazione di alcune disposizioni della legge n.354/1975 all'istituto dell'esecuzione della pena al domicilio; perciò la revoca di tale esecuzione può comportare l'applicazione delle preclusioni richiamate dall'art. 58-quater.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 123, comma 8)

    Richiama la legge n.199/2010 e, per compatibilità, rende applicabili disposizioni che collegano la revoca di misure domiciliari alla preclusione prevista dall'art. 58-quater; la Corte utilizza questo richiamo per ritenere ostativa la revoca dell'esecuzione al domicilio.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    Normativa penitenziaria generale; richiamata per l'applicazione delle disposizioni (in particolare l'art. 58-quater) anche tramite la legge n.199/2010 ove compatibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Distinguere con cura la natura della misura revocata: la revoca dell'affidamento terapeutico (affidamento in prova terapeutico) è stata in più pronunce esclusa dalla preclusione triennale dell'art. 58-quater; pertanto la sua sola esistenza non impedisce automaticamente l'accesso a nuove misure alternative.
  • La revoca dell'esecuzione della pena presso il domicilio, anche se originata da disposizioni 'emergenziali' o da istituti normativi diversi, può essere ricondotta alla fattispecie della 'revoca della detenzione domiciliare' e comportare la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater, soprattutto quando la normativa di richiamo (legge n.199/2010 e d.l. n.18/2020) rende applicabili per compatibilità le disposizioni penitenziarie ordinarie.
  • In sede di impugnazione è efficace segnalare la giurisprudenza di Cassazione che distingue tra i diversi tipi di revoca (affidamento terapeutico vs detenzione/ esecuzione domiciliare), ma occorre fornire argomentazioni e prova sulla natura giuridica precisa della misura revocata per ottenere un diverso trattamento.
  • Verificare sempre il titolo normativo della misura domiciliare revocata (art.47-ter ord. pen. vs legge n.199/2010) perché la qualificazione determina l'applicabilità o meno della preclusione triennale.
  • Se si vuole contestare l'applicazione dell'art. 58-quater, è utile invocare e documentare precedenti della Corte di Cassazione che hanno escluso la preclusione per specifiche tipologie di revoca (con indicazione dei numeri di sezioni e delle pronunce), nonché argomentare la incompatibilità o l'erronea identificazione della misura revocata da parte del giudice di merito.

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