Cassazione Civile, Ordinanza n. 15079/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRPEF che il contribuente assumeva essere stata erroneamente trattenuta dal sostituto d'imposta, cioè dal Fondo di previdenza per il personale della Banca Commerciale Italiana. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia delle entrate, limitando la deduzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, in combinato disposto con l'art. 17 TUIR, al 3% della retribuzione e dei contributi versati al Fondo, in ragione della natura obbligatoria di tali versamenti nell'ambito del meccanismo di incrocio contributivo (c.d. chassé-croisé). Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre l'Agenzia ha resistito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso principale e proponendo, in via incidentale condizionata, un motivo subordinato. La Corte ha esaminato anzitutto l'eccezione di inammissibilità per tardività: poiché la sentenza di appello era stata notificata il 9 novembre 2017 su iniziativa del ricorrente, il ricorso notificato il 23 aprile 2018 è risultato oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, ritenendo fondata l'eccezione dell'Agenzia delle entrate sulla decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza effettuata su istanza del ricorrente. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, lett. a), TUIR
È richiamato dalla CTR per riconoscere la deduzione dell'IRPEF nei limiti dei contributi obbligatori versati al fondo di previdenza complementare.
È richiamato in combinazione con l'art. 51 TUIR nella ricostruzione del regime fiscale applicabile ai contributi e alle somme corrisposte.
È la norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La Corte lo applica come termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dopo la notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza eseguita su iniziativa di una sola delle parti fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti di tutte le parti del giudizio, secondo il principio di unitarietà del termine di impugnazione.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, esso è inammissibile per tardività.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di legittimità e può sorgere l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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