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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35371/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Terza sezione, che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorso era fondato su un unico motivo di vizio di motivazione: si contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., già riesaminata nel giudizio di rinvio alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ne ha affermato la compatibilità con l'ipotesi di lieve entità degli stupefacenti. Secondo il ricorrente, poiché non erano state eseguite analisi tossicologiche sulla sostanza, non si poteva affermare che dal quantitativo detenuto si sarebbero ricavate molteplici dosi; pertanto il giudizio di esclusione dell'attenuante sarebbe stato illogico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. è applicabile al delitto di cessione di stupefacenti solo quando la condotta, valutata nel suo complesso, evidenzi una finalità di lucro marginale e un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità per ciascun episodio. Nel caso concreto, la Corte di merito aveva motivato in modo non illogico rilevando che, pur mancando l'esatta quantificazione del numero di dosi ricavabili, il quantitativo di cocaina era superiore a 12 grammi e non irrisorio; inoltre, la condotta era sintomatica di attività di spaccio, desunta dal possesso di due bilancini di precisione e di somme di denaro non esigue. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è stata oggetto del giudizio di merito confermato in rinvio; la Corte richiama la compatibilità dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. con tale ipotesi, ma la esclude nel caso concreto per difetto di speciale tenuità del lucro e della lesione/pericolo.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità è applicabile alla cessione di stupefacenti solo se la condotta nel suo complesso denota una finalità di lucro marginale e ciascun episodio comporta un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034-01

    richiamata come precedente che ammette l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. nel delitto di cessione di stupefacenti solo in presenza di lucro marginale e speciale tenuità del danno o pericolo.

  • Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571-01

    richiamata nello stesso senso sulla compatibilità e sui presupposti applicativi dell'attenuante del lucro di speciale tenuità nei reati di cessione di stupefacenti.

Massime di principio

  • L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità può operare nei reati di cessione di stupefacenti solo quando, valutata l'intera condotta, il profitto perseguito sia realmente marginale e il pregiudizio o pericolo causato da ciascun episodio sia di speciale tenuità.
  • Ai fini dell'esclusione dell'attenuante non è indispensabile una stima analitica del numero esatto di dosi ricavabili dalla sostanza, potendo il giudice valorizzare elementi indiziari complessivi come quantità detenuta, strumenti di confezionamento e disponibilità di denaro.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della non illogicità e non può sostituirsi alla valutazione di merito quando questa sia sorretta da argomentazioni coerenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali si accompagna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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