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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21732/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia giungeva in Cassazione dopo la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 499/2022. Due soggetti proponevano ricorso principale per cassazione contro più controparti; una di esse resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale. Nel corso del procedimento in Cassazione veniva formulata una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., che riteneva improcedibili sia il ricorso principale sia quello incidentale: il principale perché depositato non telematicamente in una data in cui il deposito degli atti dei difensori poteva avvenire solo con modalità telematiche, salvo eccezioni; l'incidentale perché depositato con copia elettronica priva di attestazione di pubblicazione e di conformità, e comunque per ulteriori profili di inammissibilità dei motivi dedotti. La parte che aveva proposto il ricorso incidentale chiedeva comunque la decisione del ricorso, dichiarando di condividere la proposta. Nessun'altra difesa veniva svolta dagli intimati non costituiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto pienamente giustificata la proposta di definizione anticipata e ha definito il giudizio dichiarando improcedibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite per soccombenza reciproca. Ha inoltre condannato la parte ricorrente incidentale al pagamento di euro 1000 a favore della Cassa delle ammende, valorizzando il fatto che essa aveva provocato la decisione del giudizio pur condividendo la proposta. Infine ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma secondo; comma terzo

    La proposta di definizione anticipata può condurre alla declaratoria di improcedibilità; se le parti condividono la proposta e non sollecitano la decisione, il giudizio viene definito nei sensi indicati dalla proposta stessa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    comma primo; comma quarto

    Per i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo i casi eccezionali previsti.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Le nuove regole sul deposito telematico e sulla disciplina della proposta ex art. 380-bis trovano applicazione ai procedimenti pendenti in Cassazione secondo i termini indicati dalla norma transitoria.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso depositato in violazione delle modalità telematiche previste, fuori dai casi consentiti, va dichiarato improcedibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono indicare specificamente atti e documenti su cui si fondano; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori deve rispettare le forme telematiche previste dalla disciplina transitoria vigente; il deposito cartaceo o comunque non telematico, fuori dei casi eccezionali consentiti, determina improcedibilità del ricorso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non rispettano l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano, oppure quando si risolvono in censure generiche che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Sono inammissibili le doglianze che, pur formalmente veicolate come vizi di legittimità, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando entrambi i ricorsi risultano improcedibili, il giudizio viene definito con tale declaratoria e le spese possono essere compensate in presenza di soccombenza reciproca tra le parti costituite.
  • La parte che provoca la decisione del giudizio pur aderendo alla proposta di definizione anticipata può essere condannata a una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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