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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9210 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 289/2002. Ha sostenuto che, diversamente da quanto previsto per altre forme di condono, tale disposizione non mantiene efficace la sanatoria in caso di tardivo o omesso pagamento di una o più rate successive alla prima. La controversia riguardava il diniego del condono richiesto dal contribuente dopo il pagamento tardivo di una rata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, n. 150/02/09, depositata il 13 maggio 2009, e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, che era stato accolto in primo grado. Ha stabilito che il condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate dovute; il mancato rispetto di tale condizione lascia quindi l’Amministrazione legittimata a recuperare l’imposta originaria. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per l’incertezza interpretativa esistente all’epoca; il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis, comma 1

    Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall'art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, legge finanziaria per il 2004), il condono - in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente - produce la definizione della lite pendente soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1 essendo legittimata l'Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della definizione della lite, al recupero della originaria imposta dovuta.

    Per il condono clemenziale dell’art. 9-bis, il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate è condizione per il perfezionamento della definizione. Il ritardo o l’omissione di una rata comporta che la sanatoria non si perfezioni e consente all’Amministrazione di recuperare l’imposta originariamente dovuta.

  • Legge n. 350/2003, art. 2, comma 45

    La disposizione ha modificato l’art. 9-bis introducendo il pagamento rateale; secondo la Corte, la rateizzazione non attenua la necessità che tutte le rate siano versate nei termini per perfezionare il condono.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

    Quando la Corte cassa la decisione impugnata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per una sanatoria tributaria di tipo clemenziale, nella quale l’importo è già determinato dal contribuente e non è previsto un accertamento straordinario, la definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute secondo le scadenze stabilite.
  • Non si può estendere automaticamente a una forma di condono la disciplina prevista per un’altra: occorre verificare struttura e funzione della specifica sanatoria e la presenza di una norma che conservi gli effetti in caso di rate successive non pagate o pagate in ritardo.
  • Se il pagamento integrale e tempestivo è condizione di perfezionamento e tale condizione manca, l’Amministrazione può recuperare l’imposta originaria; il contribuente non può fare affidamento sulla sanatoria come definita.

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