Cassazione Penale, Ordinanza n. 25608/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, legale rappresentante di una società, era stata condannata in rito abbreviato per una violazione prevista dall'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione alla presentazione all'Ufficio Dogane di un prospetto contenente plurime falsità, con conseguente evasione di accisa e IVA di rilevante importo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando: a) il diniego delle attenuanti generiche; b) la misura della pena, lamentando lo scostamento dai minimi edittali. La Corte ha ritenuto le censure meramente reiterative di doglianze già disattese in appello e comunque prive di specifica incidenza sulle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo valorizzando l'assenza di elementi positivi, l'inidoneità della scelta del rito e dell'incensuratezza, nonché il carattere sistematico e insidioso della condotta; ha inoltre ritenuto non censurabile la determinazione della pena, poiché la Corte d'appello aveva condiviso la scelta del primo giudice di discostarsi dai minimi edittali sulla base della gravità del fatto e dell'entità dell'evasione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995
Norma incriminatrice posta a fondamento dell'imputazione, richiamata come titolo del reato contestato alla ricorrente in qualità di legale rappresentante della società.
Richiamato implicitamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto legittimamente motivato in base all'assenza di elementi positivi e alla gravità della condotta.
Norma evocata in relazione alla determinazione della pena e allo scostamento dai minimi edittali, ritenuto sorretto da adeguata motivazione sulla gravità del fatto e sull'entità dell'evasione.
Applicato quale base per la declaratoria di inammissibilità e per la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono censurabili, se adeguatamente motivate, le valutazioni di merito che negano le attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili e della gravità del fatto.
- La scelta del rito e lo stato di incensuratezza, da soli, non impongono la concessione delle attenuanti generiche, potendo il giudice negarle quando ritenga prevalenti altri elementi sfavorevoli.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni dello scostamento dai minimi edittali, valorizzando parametri coerenti con la gravità concreta del reato e con l'entità del pregiudizio arrecato.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La rilevante entità dell'evasione e il carattere sistematico e insidioso della condotta possono costituire ragioni idonee a sostenere sia il diniego delle attenuanti generiche sia una pena superiore ai minimi edittali.
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