Cassazione Penale, Sentenza n. 23662/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s., comma 2 lett. b) e 2-sexies). Il ricorrente, tramite difensore, contestava: 1) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire la relazione dell'assistente sociale (dott.ssa Taddei Flavia); 2) il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (art. 464-quater c.p.p.); 3) il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) la revoca della sospensione condizionale della pena e la mancata considerazione della possibilità, ai sensi dell'art. 164 c.p., di concedere nuovamente la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che la Corte d'appello ha fornito adeguata e comprensibile motivazione nel respingere le richieste difensive: la relazione richiesta è stata ritenuta inutile ai fini decisionali (valutazione discrezionale e non censurabile), il rigetto della messa alla prova è fondato su elementi prognostici (precedenti specifici, modalità della condotta, gravità del fatto e valori alcolemici), il diniego delle attenuanti generiche è motivato alla luce dei precedenti e della gravità, e la revoca della sospensione condizionale risulta implicitamente giustificata dalle stesse argomentazioni. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; conferma della sentenza di merito (pena di 2 mesi di arresto e ammenda di €1600, sospensione patente 9 mesi, revoca della sospensione condizionale); condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 2, lett. b) e 2-sexies
norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto i valori alcolemici accertati (fino a 1,15 g/l) rilevanti e coerenti con la gravità del reato contestato
richiama i limiti della censura per mancata assunzione di prova in Cassazione; la Corte ricorda che tale vizio è deducibile solo se la prova sia stata richiesta secondo le forme dell'art. 495, comma 2
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
meccanismo formale per l'ammissione di mezzi di prova decisivi; se la prova non è stata richiesta con questo strumento la censura per mancata assunzione è limitata
poteri del giudice di merito di integrare l'istruttoria d'ufficio; la valutazione sulla pertinenza e rilevanza di nuova prova è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo per manifesta assoluta necessità
art. 464-quater, comma 3 cod. proc. pen.
norma collegata alla sospensione del processo per messa alla prova; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo espresso dal giudice di merito
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità e della pericolosità; la Corte ha confermato l'uso di tali criteri per escludere messa alla prova e attenuanti
norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi sufficienti a favore del riconoscimento delle attenuanti
prevede la possibilità di concedere più volte la sospensione condizionale; la Corte ha considerato la doglianza generica e non adeguatamente motivata
prevede sanzioni a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; applicata la sanzione di €3000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La decisione di ammettere o meno nuove prove in appello è discrezionale: per essere sindacabile in Cassazione la mancata acquisizione deve emergere come una "manifesta assoluta necessità" dalla motivazione
- La richiesta di messa alla prova richiede una valutazione prognostica del giudice di merito; se adeguatamente motivata tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità
- Per le attenuanti generiche il giudice non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive: è sufficiente indicare gli elementi preponderanti ostativi
- La revoca o il diniego di benefici (sospensione condizionale, messa alla prova) possono risultare implicitamente giustificati laddove la motivazione che esclude attenuanti o prospetta pericolosità sia chiara e congrua
- Ricorsi per Cassazione che si limitano a ripetere motivi già respinti in appello, senza argomentazioni nuove o specifiche, sono ad alto rischio di inammissibilità
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