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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24254/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall’apertura della liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio e dalla successiva domanda dei commissari liquidatori di dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza ex art. 82 TUB. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, dichiarando l’insolvenza. La Corte d’appello di Roma ha rigettato i reclami proposti dalla società e da due soggetti già apicali dell’ente, confermando che: i commissari avevano interesse a proporre l’azione; il parere della Banca d’Italia e le risultanze istruttorie erano sufficienti a fondare l’accertamento; la richiesta di CTU e le contestazioni sui bilanci e sugli accantonamenti non scalfivano l’accertamento dello stato di insolvenza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 82 TUB, per avere escluso il difetto di interesse ad agire dei commissari liquidatori; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 80 e 82 TUB, per avere la Corte d’appello aderito acriticamente al parere della Banca d’Italia e omesso la CTU contabile; 3) violazione dell’art. 82 TUB in relazione all’art. 5 l. fall., per avere desunto l’insolvenza dal progetto di bilancio e non dalla reale situazione patrimoniale; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 360 n. 4 c.p.c., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita mancata risposta alle difese dei reclamanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: il potere dei commissari di chiedere la dichiarazione di insolvenza discende direttamente dall’art. 82 TUB ed è espressione di un interesse pubblico, distinto dalle eventuali azioni revocatorie o penali. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, ribadendo che gli atti e i pareri della Banca d’Italia non hanno valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., ma costituiscono fonte di informazione legittimamente utilizzabile se non validamente contrastata; ha inoltre rilevato che le censure attingevano al merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato come violazione di legge senza specifico confronto con le plurime rationes decidendi della sentenza impugnata e senza distinguere tra errore di diritto ed errore di ricostruzione della fattispecie concreta. Ha respinto il quarto motivo, escludendo la nullità della motivazione: la sentenza d’appello era motivata in modo sufficiente e legittimamente anche per relationem, con chiara esplicitazione dell’iter logico seguito. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire non esclude la legittimazione dei commissari liquidatori a promuovere la dichiarazione di insolvenza quando il potere è attribuito direttamente dalla legge in funzione di un interesse pubblico.

  • art. 82 d.lgs. 385/1993

    Attribuisce ai commissari liquidatori, oltre che al PM e al tribunale d’ufficio, il potere di chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’ente creditizio in LCA.

  • art. 80 d.lgs. 385/1993

    Richiamato quale base della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’ente creditizio.

  • art. 5 l. fall.

    Usato come parametro per l’accertamento dell’insolvenza nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, con particolare rilievo al deficit patrimoniale per gli enti creditizi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova, ma la Corte ha ritenuto le doglianze in gran parte di merito e non idonee a scardinare la decisione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulle presunzioni, senza però superare la valutazione di merito svolta dai giudici di appello.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Evocati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione censurabile in cassazione.

  • art. 2700 c.c.

    Gli atti della Banca d’Italia non sono prova privilegiata, ma sono una fonte informativa qualificata che il giudice può valorizzare se non validamente contrastata.

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è inammissibile se non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma.

  • art. 360 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo al di sotto della soglia minima di costituzionalità della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la censura di motivazione apparente, respinta perché la sentenza d’appello era adeguatamente motivata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla Corte territoriale.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per la dichiarazione di insolvenza di un ente creditizio in liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori sono legittimati ad agire ex lege e la loro iniziativa risponde a un interesse pubblico, sicché non occorre dimostrare un autonomo interesse ad agire nei termini ordinari dell’art. 100 c.p.c.
  • Nel giudizio di accertamento dell’insolvenza bancaria, gli atti e i pareri della Banca d’Italia non hanno efficacia di prova legale o privilegiata, ma costituiscono elementi istruttori qualificati e utilizzabili dal giudice se non specificamente e validamente contrastati.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando si risolve nella critica alla ricostruzione della fattispecie concreta o alla valutazione del materiale probatorio, senza indicare con precisione la regula iuris applicata in modo erroneo dal giudice di merito.
  • La motivazione per relationem è legittima nel processo civile quando consente di comprendere con chiarezza l’iter logico seguito dal giudice e dia conto, anche mediante rinvio alle difese di parte, delle ragioni del convincimento.
  • Ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza di un ente creditizio, il deficit patrimoniale può assumere rilievo centrale rispetto alla sola illiquidità o ai singoli inadempimenti, secondo i criteri ricavati dall’art. 5 l. fall. applicato in via di parametro generale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMutuoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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