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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17213/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili di reati riqualificati (violenza privata e truffa) e ha quantificato la pena in ciascuno anni 3 di reclusione, contestando: 1) per Giovanni la mancata motivazione sulla sussistenza del reato di violenza privata e la mancata giustificazione dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di truffa; 2) per entrambi il diniego delle circostanze attenuanti generiche (anche in ragione delle ammissioni) e, per Luca, la mancata motivazione sul punto relativo alle attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata motivazione sulla violenza privata, osservando che la Corte territoriale aveva descritto la condotta violenta (respinta dell'offesa mentre gli imputati si allontanavano in auto) e che le dichiarazioni della persona offesa possono, purché adeguatamente motivate in ordine a credibilità e attendibilità, costituire base di condanna. Ha inoltre respinto le censure sull'aumento di pena per continuazione poiché la Corte d'appello ha indicato l'entità dell'aumento (un anno) e ciò rientra nei limiti dell'art. 81 c.p.; non è necessario motivare separatamente ogni singolo aumento quando è spiegata la quantificazione della pena-base. Per le attenuanti generiche, ha ritenuto corretta l'implicita motivazione della Corte (gravità, spregiudicatezza, capacità organizzativa, precedenti penali), anche in combinato con la motivazione del primo grado. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per colpa nel ricorso (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Disciplina della continuazione: consente l'aumento della pena fino al triplo della pena-base; la Corte ha rispettato il limite motivando la quantificazione complessiva (aumento di un anno) senza dover motivare ogni singolo incremento

  • art. 640 c.p.

    Norma sul reato di truffa; il fatto è stato riqualificato anche in relazione a tale fattispecie

  • art. 610 c.p.

    Norma sul reato di violenza privata; la Corte di merito ha ritenuto integrata la fattispecie dalla condotta descritta (respingimento della persona offesa)

  • art. 192 comma 3 c.p.p.

    Regola sui riscontri esterni: il principio è che l'obbligo di riscontro non si estende alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono da sole fondare la condanna purché sia adeguatamente valutata la loro credibilità e attendibilità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di motivazione dei motivi di ricorso per cassazione: i ricorrenti hanno enunciato i motivi nei limiti richiesti ma alcuni motivi sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il giudice non è tenuto a rispondere punto per punto ad ogni deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ostano alla concessione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, fra l'altro, la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata in concreto con commi di euro 3.000

  • art. 132 c.p.

    Principio generale sulla discrezionalità nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che, dati gli aumenti modesti, non vi sia stato abuso del potere discrezionale

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice valuta e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto; non sempre è necessario il riscontro esterno
  • In tema di reato continuato non è obbligatorio motivare separatamente ogni singolo aumento della pena; è sufficiente motivare la quantificazione della pena-base e la logica complessiva degli aumenti entro i limiti di legge
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo implicito richiamando elementi di preponderante rilevanza (es. gravità del fatto, organizzazione, precedenti), senza dover confutare ogni argomento difensivo
  • Motivi di cassazione generici o che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito senza specifici profili di diritto sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
  • La proposizione di ricorso in cassazione con profili di colpa può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende

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