Cassazione Penale, Ordinanza n. 16867/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di un imputato per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; censura infine del trattamento sanzionatorio. In sostanza, si chiedeva una diversa lettura dei fatti e una riduzione del trattamento punitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata e dell'art. 131-bis c.p., valorizzando le modalità del fatto, ossia il porto di un martelletto frangivetro nella tasca dei pantaloni, la presenza di precedenti penali plurimi e specifici, anche violenti, e l'uso di alias. Ha inoltre reputato manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo coerente e logico sulla gravità del fatto, sull'elevata capacità a delinquere e sull'inverosimile spiegazione fornita. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa al porto illegale di arma od oggetto atto ad offendere; la Corte conferma la condanna già pronunciata in appello.
Ipotesi attenuata invocata dal ricorrente, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle modalità concrete della condotta e dei precedenti dell'imputato.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la gravità dell'episodio, l'elevata capacità a delinquere e l'inverosimile giustificazione offerta.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una rivalutazione alternativa del fatto e della prova, quando la censura mira solo a sostituire la lettura del ricorrente a quella logicamente e coerentemente espressa dal giudice di merito.
- Il diniego dell'ipotesi attenuata e della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato sulle concrete modalità esecutive della condotta, sulla natura e offensività dell'oggetto detenuto o portato e sui precedenti penali specifici dell'imputato.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se sorretto da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.
- La gravità del fatto, l'elevata capacità a delinquere desumibile dai precedenti e l'inattendibilità della spiegazione difensiva sono elementi idonei a sostenere il diniego delle attenuanti generiche e a confermare il trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di causa esimente della colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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