Cassazione Civile, Ordinanza n. 29118/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza d'appello eseguita dalla cancelleria via PEC. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La cooperativa di garanzia collettiva fidi ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale su ricorso della società resistente. Nel ricorso sono stati dedotti cinque motivi: violazione dell'art. 18, comma 7, l.fall.; dell'art. 6 l.fall.; dell'art. 1, comma 2, l.fall.; dell'art. 5 l.fall.; e degli artt. 91 c.p.c. e 13-quater d.P.R. n. 115/2002. Tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la sentenza d'appello risultava comunicata via PEC dal cancelliere il giorno della pubblicazione, facendo decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione, termine ormai scaduto alla data di notificazione del ricorso.
Norme richiamate
comma 7; comma 13; comma 14
La comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, effettuata via PEC ai sensi della disciplina speciale fallimentare, fa decorrere il termine breve per impugnare in cassazione la sentenza che decide sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento.
Norma invocata come parametro di violazione nel ricorso, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Norma invocata come parametro di violazione nel ricorso, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Norma invocata come parametro di violazione nel ricorso, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato nel quinto motivo in tema di spese, ma non scrutinato nel merito per la tardività del ricorso.
art. 13-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel quinto motivo; la Corte ha poi dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012
La comunicazione via PEC della sentenza da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
La norma, come novellata, non impedisce la decorrenza del termine breve quando la disciplina speciale prevede la decorrenza dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
Richiamato per il principio generale sui termini brevi di impugnazione, ritenuto non ostativo alla disciplina speciale fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria faccia decorrere il termine per impugnare, tale comunicazione è idonea a far partire il termine breve anche se il codice di rito, in via generale, collega la decorrenza ad altre forme di notifica ai fini dell'art. 325 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento, la comunicazione del testo integrale della sentenza via PEC da parte del cancelliere è sufficiente a far decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve applicabile, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28997/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →