Cassazione Civile, Ordinanza n. 10714/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha agito in ottemperanza davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, chiedendo l'esecuzione integrale di una sentenza irrevocabile che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsargli il 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi. Egli ha rappresentato di avere ricevuto solo il 50% dell'importo riconosciuto e ha domandato i provvedimenti necessari per l'integrale attuazione del giudicato. L'Amministrazione ha opposto di avere eseguito i rimborsi nei limiti consentiti dalla sopravvenuta disciplina speciale di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017. La CTR ha rigettato il ricorso per ottemperanza. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 16-octies cit., degli artt. 24 e 113 Cost. e dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la riduzione del 50% non potesse intendersi come definitiva rispetto a un credito già accertato con sentenza passata in giudicato e che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto precisare contenuto e modalità di esecuzione dell'obbligo, adottando anche i provvedimenti necessari all'attuazione; con il secondo e il terzo motivo ha dedotto nullità della sentenza per difetto e insufficienza/contraddittorietà di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, osservando che è consentito cumulare in un unico motivo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale purché siano chiaramente distinguibili. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo che la doglianza investisse specificamente la mancata statuizione del giudice dell'ottemperanza sulle modalità di attuazione del rimborso e sulla adozione dei provvedimenti indispensabili. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la norma che disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario e consente di chiedere i provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
È richiamato come base della disciplina speciale che l'Amministrazione ha invocato per limitare l'entità del rimborso eseguito.
art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017
È richiamato quale modifica della disciplina dei rimborsi, in relazione alla quale il contribuente contesta che la riduzione applicata possa avere effetto definitivo sul credito già giudizialmente accertato.
art. 24 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva del credito riconosciuto in giudicato.
art. 113 Cost.
È invocato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo del giudice di assicurare la piena tutela contro l'inerzia amministrativa.
È richiamato nei motivi di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
È richiamato quale disposizione sulla motivazione delle sentenze tributarie, deducendosi la sua violazione per motivazione insufficiente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale.
art. 14, comma 2, D.L. 669/1996
È menzionato dal ricorrente con riferimento alla prassi amministrativa dell'ordine di pagamento in conto sospeso in caso di impossibilità di provvedere nei termini.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è ammissibile la formulazione di un motivo unico che cumuli censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, purché il motivo consenta di individuare con chiarezza le distinte doglianze e la loro riferibilità alle norme invocate.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può limitarsi a constatare l'esistenza del titolo esecutivo, ma deve anche definire in modo preciso il contenuto dell'obbligo e adottare i provvedimenti necessari e specifici per rendere effettiva l'esecuzione del giudicato.
- Quando sia dedotta l'integrale esecuzione di un giudicato di condanna al rimborso, la controversia può investire non solo l'an dell'obbligo ma anche il quomodo dell'attuazione, con sindacato del giudice sull'idoneità degli atti eseguiti a soddisfare compiutamente il credito riconosciuto.
- La sopravvenuta disciplina speciale invocata dall'Amministrazione non esonera il giudice dell'ottemperanza dall'esaminare se l'esecuzione parziale sia compatibile con il contenuto del giudicato e con i provvedimenti necessari a soddisfarlo integralmente.
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