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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento di diniego implicito ed elusivo sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 30 settembre 2025, contenuto nella nota di HERA S.p.A. del 20 novembre 2025, prot. gen. n. 0096726/25, pervenuta in pari data, nonché del silenzio rifiuto formatosi in data 30 ottobre 2025 sulla medesima istanza formulata in data 30 settembre 2025; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere, mediante esame ed estrazione di copia, a tutti i documenti richiesti con la predetta istanza del 30 settembre 2025; e per la conseguente condanna di HERA S.p.A. a consentire l’accesso e a rilasciare copia della documentazione richiesta, entro un termine da fissarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale e con la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202501723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego implicito e nota di riscontro parziale sull’istanza di accesso agli atti relativa agli interventi e alle verifiche tecniche sulla rete idrica della zona di residenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del servizio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quale utente del servizio idrico integrato, aveva chiesto a HERA S.p.A. l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, a tutti gli atti di intervento, corredati dai report tecnici e dalle relazioni di servizio, eseguiti negli ultimi quattro anni nella zona interessata da rotture di tubature dell’acqua, nonché a tutte le verifiche tecniche, perizie e certificazioni dello stesso periodo concernenti il corretto funzionamento del sistema impiantistico, comprese pompe, riduttori di pressione e sistemi di sollevamento. HERA aveva fornito soltanto il dato aggregato degli interventi di riparazione, comunicando che il relativo andamento era in linea con quanto atteso e che per il 2026 era programmata la sostituzione della conduttura. La ricorrente aveva quindi insistito per l’ostensione della documentazione. Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., HERA ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e ha depositato i report degli interventi e ulteriore documentazione sull’attività eseguita e programmata. In udienza ha dichiarato che non esistevano altri documenti tecnici oltre a quelli già depositati. La ricorrente, preso atto di tale dichiarazione, ha rinunciato sostanzialmente alla domanda per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., poiché la resistente aveva depositato la documentazione disponibile e aveva dichiarato che non esistevano ulteriori documenti tecnici da ostendere. La domanda di accesso non necessitava quindi di ulteriore decisione. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate, rilevando che HERA aveva potuto ritenere in buona fede di avere soddisfatto la richiesta mediante la comunicazione dei lavori programmati, anche perché l’istanza conteneva una diffida alla sostituzione integrale della tubatura; inoltre, il ricorso era stato notificato a breve distanza dalla successiva nota con cui la richiedente aveva confermato il proprio interesse all’accesso. È stato comunque posto a carico di HERA il rimborso del contributo unificato effettivamente versato, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il giudizio è divenuto improcedibile perché, nel corso del processo, è risultato che non esistevano ulteriori documenti da ostendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato, insieme all’art. 35 c.p.a., quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il rimborso del contributo unificato è posto a carico della resistente al verificarsi dei presupposti previsti dalla disposizione.

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla possibilità per la ricorrente, avvocata, di agire personalmente nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l’accesso, la dichiarazione dell’amministrazione o del gestore di non detenere ulteriori documenti, accompagnata dal deposito della documentazione disponibile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda ostensiva e conduce alla declaratoria di improcedibilità, se tale dichiarazione non è contestata mediante elementi concreti contrari.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la resistente abbia ragionevolmente e in buona fede ritenuto di avere soddisfatto l’istanza con il proprio riscontro, anche in considerazione del contenuto non univoco della richiesta, e il ricorso sia stato proposto a breve distanza dalla conferma dell’interesse all’accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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