Cassazione Penale, Sentenza n. 9630/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 16/01/2024 che, con rito abbreviato e a seguito di rinvio della Cassazione, aveva confermato per El Jabiry Mustapha la condanna per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (in particolare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e per El Hilali Nordine la condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 6). El Jabiry denunciava vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità associativa e censure sulla determinazione della pena (artt. 81 e 133 c.p.). El Hilali deduceva insufficiente prova per il capo 6, chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), censurava la definizione del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.) e la conferma della misura di sicurezza dell'espulsione (art. 235 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per El Jabiry la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione della prova, non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto congrua e logicamente motivata la decisione della Corte di appello riguardo alla partecipazione all'associazione e alla quantificazione della pena. Per El Hilali la Corte ha ritenuto i motivi generici o comunque miranti a rivalutare la prova (ammissibilità non superata) e ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello circa la non riconducibilità all'ipotesi attenuata dell'art. 73, comma 5, nonché la legittimità del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000 (per ciascun ricorrente, secondo il dispositivo).
Norme richiamate
Norma sostanziale sul traffico di sostanze stupefacenti: la Corte ha valutato che, nei termini indicati, le condotte attribuite non rientravano nell'ipotesi attenuata del comma 5 quando emergono consistenti quantitativi, frequenza delle acquisizioni e ruolo significativo dell'imputato
Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la partecipazione associativa di El Jabiry sulla base della motivazione; la Cassazione ha negato la possibilità di riesaminare il merito probatorio
Principio di determinatezza della pena: richiamato in relazione alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la struttura sanzionatoria adottata dal giudice di merito
Criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha confermato che la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena è ampiamente rispettata quando la motivazione esplica in termini sinteticamente i criteri previsti
Codice di procedura penale, art. 581
Regole di specificità dell'appello: la Corte ha richiamato l'inammissibilità dei motivi generici e l'obbligo di individuare il 'punto' di dissenso rispetto alla motivazione impugnata
Codice di procedura penale, art. 591
Richiami alle regole di specificità; combinato con art. 581 per valutare l'ammissibilità dei motivi d'appello e, per analogia, l'azione in sede di legittimità quando il motivo è generico
Codice di procedura penale, artt. 610 e 611
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss.
Norme sul rito e sulla celebrazione con contraddittorio scritto: il procedimento si è svolto senza trattazione orale per mancata richiesta nei termini; richiamate per la regolarità del contraddittorio
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il loro riconoscimento richiede elementi positivi a favore del reo; la mera mancanza di elementi negativi non è sufficiente
Codice di procedura penale, art. 235
Norma sulla misura di sicurezza dell'espulsione: la Corte ha ritenuto che la censura non fosse sufficientemente specifica per consentire sindacato in cassazione
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono semplicemente una riconsiderazione della capacità dimostrativa delle prove non superano la soglia di ammissibilità
- I motivi d'appello (e per analogia quelli di cassazione che si fondano su motivi generici) devono essere specifici: occorre indicare il 'punto' concreto e le fratture logiche o i travisamenti della motivazione della sentenza impugnata
- La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere anche sintetica purché evidenzi l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e non risulti manifestamente illogica o sproporzionata
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario allegare e dimostrare elementi positivi che giustifichino la diminuzione; la loro mera invocazione senza riscontri fattuali è destinata a fallire
- La richiesta di riqualificazione del reato nella fattispecie attenuata (es. art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) deve essere sostenuta dalla prova della modesta entità dell'attività e della occasionalità: senza ciò la qualificazione non viene riconosciuta
- Le doglianze sulla decisione di primo o secondo grado in ordine a misure di sicurezza (es. espulsione) o a specifiche statuizioni sanzionatorie devono essere motivate con precisione per non essere dichiarate generiche e inammissibili
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