Cassazione Penale, Sentenza n. 13338/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carlon è stato imputato per la violazione dell'art. 23, comma 1, d.lgs. 81/2008 in relazione alla presenza, il 6 novembre 2019, di due silos concessi in comodato d'uso a Iannini/Tannini Costruzioni che non risultavano sottoposti alle verifiche periodiche previste. La difesa ha contestato l'applicabilità dell'art. 23 alla fornitrice (Fassa s.r.l.), sostenendo che la norma mira a impedire l'immissione sul mercato di attrezzature non conformi fin dall'origine e non a sanzionare l'uso di attrezzature omologate ma non sottoposte alle verifiche periodiche (che sarebbero incombenti sul datore di lavoro, art. 71 d.lgs. 81/2008). Ha inoltre dedotto che le verifiche iniziali erano state effettuate (produzioni difensive e testimonianza) e che l'omissione delle verifiche periodiche derivava da un errore del software gestionale. In cassazione la difesa ha inoltre dedotto violazione dell'art. 131-bis cod.pen. (particolare tenuità del fatto) e censurato la concessione, da parte del Tribunale, della sospensione condizionale della pena e della non menzione, non richieste dalla difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 23 d.lgs. 81/2008 si applica anche ai fornitori e che, ove le attrezzature siano immesse in uso prive delle prescritte verifiche (in particolare la verifica esterna successiva alle verifiche iniziali), la responsabilità può ricadere anche sulla fornitrice (Fassa s.r.l.), non solo sul datore di lavoro. Il motivo sul punto è stato ritenuto infondato perché la difesa non ha fornito allegazioni concrete a confutazione della contestazione. La doglianza sulla particolare tenuità (art. 131-bis) è stata dichiarata inammissibile perché la relativa richiesta non era stata formulata nel giudizio di merito. La censura circa la sospensione condizionale e la non menzione è stata respinta: la Corte ha ricordato che l'interesse ad impugnare la concessione del beneficio sussiste solo se sussiste un pregiudizio giuridicamente apprezzabile e non mere valutazioni soggettive di opportunità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
"1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione"
La Corte interpreta l'art. 23 come norma che obbliga non solo il fabbricante ma anche il fornitore/concedente ad immettere in uso attrezzature conformi e, se richiesto, ad assicurare le verifiche da parte di soggetti terzi; pertanto l'omissione di verifiche richieste dalla norma può integrare la responsabilità del fornitore
Articolo richiamato come fonte del dovere del datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche interne; la Corte distingue gli obblighi dell'art. 23 (fabbricante/fornitore) da quelli dell'art. 71 (datore di lavoro), ma osserva che talune verifiche esterne/intermedie possono gravare sul fornitore se tale onere deriva dalle norme o dalle prassi
Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la richiesta o la valutazione deve essere formulata nel giudizio di merito e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione per violazione di legge e nullità; usate dalla difesa per lamentare inosservanza/erronea applicazione della legge e vizio motivazionale
Norma che impone al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese
Richiamato in relazione alla determinazione della sanzione (ammenda) e all'applicazione delle circostanze attenuanti; la Corte conferma la sanzione irrogata dal Tribunale
Riferimento giurisprudenziale richiamato sul tema della prognosi di non reiterazione e sulle condizioni per la concessione dei benefici (menzionato nella motivazione di principio della Corte).
Massime di principio
- Distinguere sempre obblighi di fabbricante/fornitore (art. 23 d.lgs. 81/2008) dagli obblighi del datore di lavoro (art. 71): se la violazione riguarda la conformità originaria o la messa in circolazione priva di verifiche iniziali/esterne, la responsabilità può ricadere sul fornitore; se riguarda le verifiche periodiche interne, l'obbligo ricade tipicamente sul datore di lavoro
- Documentare e produrre in giudizio prove concrete: affermazioni difensive generiche (es. 'erore software') senza evidenze documentali non bastano a ribaltare l'assunto accusatorio
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) deve essere formulata e argomentata nel giudizio di merito; non è ammissibile sollevarla per la prima volta in Cassazione
- Non costituiscono di per sé pregiudizio giuridicamente rilevante valutazioni di opportunità relative alla conservazione della sospensione condizionale della pena; l'interesse ad impugnare è rilevante solo se sussiste un pregiudizio concreto e giuridicamente apprezzabile
- In controversie tecniche sulla conformità e sulle verifiche delle attrezzature, è utile tracciare la catena documentale (targhette/verbali di verifica iniziale, lettere di consegna, contratti di comodato, incarichi di verifica esterna) e, se si invoca un errore gestionale, produrre log, segnalazioni e misure correttive
- In sede di impugnazione in cassazione non è possibile trasformare questioni di merito in nuovi elementi di fatto: la Corte di legittimità verifica errori di diritto e vizi di motivazione ma non ammette nuovi motivi che avrebbero dovuto essere proposti in primo grado
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13325/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13326/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13328/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13330/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13332/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13333/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →