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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03943/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso a un'imbarcazione di proprietà della società ricorrente, che si incagliava in una cima semisommersa riportando danni al motore di dritta. La proprietaria chiedeva l'indennizzo alla compagnia assicurativa sulla base della polizza stipulata tra le parti. In primo grado la compagnia eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza per valore del giudice di pace e la presenza di una franchigia contrattuale di euro 2.500; l'attrice, all'udienza, riduceva la domanda entro il limite di competenza per valore del giudice di pace. Il giudice di pace condannava l'assicurazione al pagamento di euro 2.300 al netto della franchigia. In appello la compagnia contestava di nuovo la competenza e la quantificazione del danno; il tribunale dichiarava l'incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale stesso, ma tratteneva la causa e rigettava nel merito la domanda, ritenendo il danno quantificato in euro 1.645,74 inferiore alla franchigia pattuita. In cassazione la società assicurata deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 50, 353 e 354 c.p.c., sostenendo che il tribunale, ravvisata l'incompetenza del primo giudice, avrebbe dovuto limitarsi a dichiararla e rimettere la causa al giudice competente, senza decidere nel merito in difetto di apposita istanza e regolare contraddittorio; con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 1370 c.c. in relazione alla clausola di franchigia e alla sua interpretazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura contro la decisione di merito del tribunale fosse proposta con il mezzo processuale errato, poiché, una volta che il giudice d'appello abbia statuito sulla competenza e decida anche sul merito su richiesta di parte, la statuizione di merito è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione. La Corte ha anche osservato, in via di completezza, che nell'atto di appello la compagnia assicurativa aveva effettivamente chiesto in via principale il rigetto delle domande attoree, sicché il tribunale poteva pronunciare sul merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    indica la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    il divieto di rimessione al primo giudice non opera nella fattispecie di erroneo radicamento della competenza; se il giudice d'appello rileva l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla e indicare il giudice competente

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come base della richiesta di cassazione con declaratoria di competenza, ma non applicato in senso accoglitivo

  • art. 1370 c.c.

    invocato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione della clausola di franchigia contrattuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il rito camerale della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la misura del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello ritenga erronea la decisione sulla competenza resa dal primo giudice, deve dichiarare l'incompetenza e indicare il giudice competente; la causa prosegue davanti a quest'ultimo se tempestivamente riassunta.
  • Se il giudice d'appello coincide con il giudice competente per il primo grado e una parte abbia formulato espressa istanza di decisione nel merito, il giudice può pronunciare anche sul merito della controversia quale giudice di primo grado.
  • La censura che investe la sola decisione di merito resa in tale situazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro la statuizione sulla competenza, ma deve essere proposta con l'impugnazione ordinaria contro la parte di merito della sentenza.
  • La sentenza di secondo grado che contenga sia una statuizione sulla competenza sia una statuizione di merito si compone di due capi autonomi, ciascuno soggetto al proprio mezzo di impugnazione.
  • La clausola di franchigia contrattuale può determinare il rigetto della domanda indennitaria quando il danno accertato risulti inferiore all'importo della franchigia pattuita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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