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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18279/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa Tares 2013 relativa a un immobile a destinazione alberghiera. Il Comune aveva notificato alla società un primo invito/avviso di pagamento a titolo di acconto per euro 9.175, un secondo a titolo di saldo per euro 14.985 e, successivamente, un terzo avviso di pagamento per l’intera somma dovuta, pari a euro 24.147. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo il terzo avviso, ma ha escluso la debenza dell’importo di euro 9.175 perché il primo avviso era stato autonomamente impugnato dalla società e annullato con sentenza passata in giudicato per difetto di motivazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 68 ss. d.lgs. 507/1993 e 52 d.lgs. 446/1997, sostenendo che la CTR aveva errato nell’escludere l’acconto: l’annullamento del primo atto era dipeso da un vizio solo formale, non incidente sulla pretesa tributaria sostanziale, poi correttamente rinnovata con il successivo avviso; inoltre, secondo il regolamento comunale Tares, i primi atti avevano funzione di semplice invito al pagamento, mentre il terzo avviso aveva natura riepilogativa e sostitutiva. La società ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la formulazione cumulativa della censura, ha accolto il motivo del Comune e ha cassato la sentenza impugnata. Nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e non essendo state riproposte altre questioni, ha rigettato l’originario ricorso della società contribuente, confermando quindi integralmente la pretesa tributaria del Comune anche per l’importo di euro 9.175. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società, compensando quelle dei gradi di merito in ragione dell’incidenza del giudicato formatosi sul primo avviso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La doglianza era formalmente riferita sia alla violazione di legge sia all’omesso esame, ma la Corte ha valorizzato sostanzialmente solo la censura di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente esposto nei fatti e nelle ragioni di censura, quindi non inammissibile per difetto di autosufficienza o chiarezza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente, senza che la Corte fondasse su di essa la decisione nel merito.

  • d.lgs. 507/1993, artt. 68 ss.

    Richiamati quali norme sostanziali della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi.

  • d.lgs. 446/1997, art. 52

    Richiamato quale base del potere regolamentare e dell’attività impositiva comunale.

  • art. 34 Regolamento comunale Tares

    Gli inviti di pagamento avevano funzione di richiesta delle somme dovute; in caso di mancato pagamento era previsto avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

  • art. 2-quater d.l. 564/1994 conv. in l. 656/1994

    È stato richiamato per affermare il potere generale di autotutela sostitutiva dell’Amministrazione finanziaria anche nel corso del giudizio, se esercitato nel rispetto dei termini decadenziali e in assenza di giudicato sul merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato produce effetti sostanziali solo se riguarda il merito della pretesa; un giudicato limitato a un vizio formale/motivazionale non impedisce la rinnovazione dell’atto emendato.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, la formulazione di un unico motivo contenente più profili di doglianza non è di per sé inammissibile se le censure sono chiaramente separabili e consentono un esame distinto, senza imporre al giudice un’attività di selezione e ricostruzione delle singole impugnazioni.
  • L’annullamento di un atto impositivo per un vizio formale, come il difetto o l’insufficienza di motivazione, non determina giudicato sul merito della pretesa tributaria e non impedisce all’Amministrazione di rinnovare la richiesta con un atto sostitutivo correttamente motivato.
  • L’Amministrazione finanziaria può sostituire un atto impositivo invalido con un atto nuovo e privo del vizio originario anche durante il giudizio di impugnazione, purché l’atto sostitutivo sia notificato entro i termini decadenziali applicabili e non sia intervenuto un giudicato sul merito della pretesa.
  • Quando un primo atto è annullato solo per carenza motivazionale e il successivo atto riepilogativo/sostitutivo è tempestivo e valido, non è consentito sottrarre dalla pretesa complessiva l’importo già richiesto con il primo atto, se quest’ultimo è stato emendato e sostituito nel rispetto dei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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