Cassazione Civile, Ordinanza n. 30417/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento parziale per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione ai fini IRES il maggior reddito d'impresa e irrogando sanzioni, sul presupposto che non potessero essere utilizzate maggiori perdite pregresse risultanti da una dichiarazione integrativa relativa al 2001, presentata oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. La società aveva impugnato l'atto e, dopo un primo annullamento in CTP, un successivo rigetto in CTR e una prima cassazione con rinvio, la causa era tornata in appello. Nel nuovo giudizio di rinvio la CTR aveva confermato la legittimità dell'accertamento, ritenendo non provata l'effettiva sussistenza delle maggiori perdite. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto fissato dalla precedente cassazione, avendo preteso la prova delle perdite e non la sola allegazione dell'errore dichiarativo; 2) violazione degli artt. 18 e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e del principio di non contestazione, assumendo che il ricorso introduttivo fosse sufficientemente specifico e che l'Ufficio non avesse contestato nel merito le perdite; 3) violazione degli artt. 53 e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, lamentando che in rinvio fosse stato accolto un motivo di appello non specificamente proposto dall'Amministrazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla subordinata domanda di disapplicazione delle sanzioni, riproposta dopo essere stata assorbita nei precedenti gradi di merito.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che il giudice di rinvio dovesse comunque accertare il merito della pretesa e quindi anche la prova delle maggiori perdite, che non vi fosse violazione del principio di non contestazione o delle regole sul contenuto degli atti e sul thema decidendum, e che l'appello dell'Ufficio fosse sufficiente a sostenere la legittimità dell'accertamento. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la domanda di disapplicazione delle sanzioni, espressamente riproposta dopo l'assorbimento nel precedente giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
avviso di accertamento parziale
legittima l'emissione di accertamenti parziali da parte dell'Amministrazione finanziaria.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998
la Corte richiama la disciplina della dichiarazione integrativa oltre il termine ordinario, ma precisa che la possibilità di far valere errori dichiarativi in giudizio non esonera dalla prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma nel caso concreto la CTR ha correttamente riesaminato anche il merito della vicenda nei limiti del rinvio disposto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
i motivi sono stati dedotti come vizi processuali/violazioni di norme processuali.
artt. 18 e 23 D.Lgs. n. 546 del 1992
la CTR può valutare il complessivo comportamento processuale delle parti; l'Ufficio non è tenuto a introdurre contestazioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nell'avviso di accertamento.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
l'appello dell'Ufficio era sufficiente a mantenere ferma la contestazione della pretesa tributaria, senza necessità di ulteriori specifiche censure su temi non ancora decisivi.
art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992
nel giudizio di rinvio possono essere dedotte e valutate le questioni e le prove rese necessarie dalla cassazione; le domande o i motivi assorbiti possono essere riproposti e devono essere esaminati.
il giudice deve pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente riproposte; l'omessa decisione sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni integra vizio di omessa pronuncia.
non risulta violato il principio secondo cui il giudice decide sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non specificamente contestati nei limiti del processo tributario esaminato.
consente la cassazione con rinvio nei limiti del capo accolto.
la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
coordina nel processo tributario gli effetti della cassazione con rinvio e la prosecuzione davanti al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma quando il rinvio impone l'esame del merito della controversia può e deve verificare anche la prova dei fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione.
- La mera allegazione dell'errore commesso nella dichiarazione fiscale non basta, da sola, ad ottenere l'accoglimento della domanda o dell'eccezione: resta necessario provare i fatti fiscali specifici su cui l'errore incide.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa quando l'Ufficio abbia già contestato in radice l'utilizzabilità del dato fiscale con l'atto impositivo.
- L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a formulare in giudizio contestazioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nell'avviso di accertamento, quando abbia chiesto il rigetto integrale della domanda del contribuente.
- Nel giudizio di rinvio devono essere esaminate anche le questioni o domande che, pur assorbite nei precedenti gradi, siano state ritualmente riproposte; la loro omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
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