Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41892/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/03/2025 che ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. Pen.; il Tribunale ha ritenuto mancante il presupposto dell'idoneità della misura a prevenire la commissione di ulteriori reati, in ragione dell'inaffidabilità del ricorrente. Tale inaffidabilità è stata ancorata a plurime condanne per reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) con episodi riferiti al periodo 2005-2021 e, rilevante, la commissione di reati anche durante un precedente affidamento in prova. Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo che la Corte di legittimità ha precedentemente affermato che non possono avere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato e i precedenti e che è sufficiente che emerga l'avvio di una revisione critica del passato; ha altresì richiamato il parere favorevole degli operatori trattamentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione prognostica negativa del Tribunale di sorveglianza, che ha basato il diniego sull'elemento fattuale e recente della perdurante pervicacia nel traffico di stupefacenti, inclusa la recidiva durante misura alternativa precedente. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che pur tenendo conto del comportamento intramurario positivo e delle risorse esterne non ha ritenuto tali elementi sufficienti a superare la prognosi di rischio di commissione di nuovi reati. In conseguenza del rigetto del ricorso, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. Pen. (comma 1-bis)

    Disciplina la detenzione domiciliare "generica" quale misura alternativa; la sua concessione richiede, fra i presupposti, la valutazione prognostica dell'idoneità della misura a impedire la commissione di nuovi reati.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce reati in materia di stupefacenti: le condanne per tali reati sono considerate elementi fattuali rilevanti per la valutazione della pervicacia criminale e della prognosi di rischio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite alla esposizione delle censure in cassazione: il ricorso è stato redatto nei limiti consentiti per la motivazione ai fini del controllo di legittimità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, Sent. n. 56703 del 05/06/2018, Rv. 274657 - 01)

    Sez. 1, Sentenza n. 56703 del 05/06/2018 Cc, Rv. 274657 – 01

    Indica gli elementi che il Tribunale di sorveglianza può considerare per la valutazione prognostica: efficacia delle prescrizioni, caratteristiche di personalità, progressi nel trattamento intramurario, e comportamenti accertati in libertà.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • La concessione della detenzione domiciliare "generica" richiede una valutazione prognostica sull'idoneità della misura a prevenire nuove condotte criminose; non è automatica e dipende da elementi concreti.
  • Precedenti penali e la commissione di reati durante precedenti misure alternative (es. affidamento in prova) costituiscono indici forti di persistenza criminale e possono giustificare il diniego della misura, anche se il detenuto mostra miglioramenti intramurari.
  • Il comportamento positivo in carcere, la frequenza di attività trattamentali e le risorse esterne rilevano, ma possono essere ritenuti "subvalenti" rispetto a una storia consolidata di recidiva; è necessario che documentino un convincente distacco dall'ambiente criminale.
  • La decisione del Tribunale deve contenere ragioni giuridicamente significative e non contraddittorie: la Corte di legittimità verifica la congruenza e la non illogicità della motivazione, non una nuova valutazione dei fatti.
  • Per il ricorrente, è utile documentare elementi concreti e recenti che attestino la revisione critica del proprio percorso (es. programmi riabilitativi proficuamente completati, assenza di reati recenti, supporto familiare/abitativo verificabile) per influenzare la prognosi favorevolmente.
  • In caso di rigetto in cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.