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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35723/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2009 con cui l’Amministrazione aveva rettificato reddito d’impresa, volume d’affari e valore della produzione ai fini Irpef, Iva e Irap. In primo grado la CTP aveva annullato l’atto perché ritenuto nullo per difetto di valida sottoscrizione, non essendo stata dimostrata la delega del funzionario firmatario. In appello, però, la CTR aveva accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo provata, sulla base di documenti prodotti in secondo grado, l’esistenza della delega di firma. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la delega conferita al funzionario fosse generica e quindi inidonea a legittimare la sottoscrizione dell’avviso; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello devoluti sia dall’Ufficio sia dal contribuente, che aveva reiterato le questioni già accolte o non esaminate in primo grado; 3) censura, in modo generico, sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: il ricorrente non aveva trascritto i documenti richiamati dalla CTR a fondamento della prova della delega, impedendo il controllo di legittimità sulla dedotta genericità della delega stessa. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando un’omissione di pronuncia: una volta riformata la sentenza di primo grado sul punto della delega, la CTR avrebbe dovuto esaminare le ulteriori questioni ed eccezioni riproposte dal contribuente ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    L’avviso di accertamento deve essere validamente sottoscritto dal soggetto legittimato; se la firma è apposta da un funzionario delegato e la legittimazione è contestata, l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza della delega.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e questioni ritualmente devolute; l’omessa decisione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato per la censura sulla sottoscrizione dell’avviso.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni ed eccezioni non accolte, altrimenti si intendono rinunciate.

  • artt. 57 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario non grava sulla parte appellata vittoriosa l’onere di una specifica contestazione dei motivi di appello, restando centrale la riproposizione delle questioni non accolte.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta la legittimazione alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria deve provare la delega del funzionario firmatario; la prova può essere data anche in appello, in ossequio al principio di vicinanza della prova.
  • La delega rilevante ai fini della firma dell’avviso è una delega di firma e non di funzioni: la sua validità può essere desunta da ordini di servizio o documenti equivalenti idonei a individuare il soggetto legittimato a firmare.
  • In cassazione, la censura sulla genericità della delega è inammissibile se il ricorrente non trascrive o non allega in modo adeguato gli atti posti a base della decisione impugnata, perché manca l’autosufficienza necessaria al controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado che intenda mantenere in appello le questioni non accolte deve riproporle ex art. 56 d.lgs. 546/1992; in difetto, esse si intendono rinunciate.
  • L’omessa pronuncia del giudice di appello sulle questioni ritualmente riproposte integra vizio ex art. 112 c.p.c., denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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