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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27324/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato a seguito di ispezione amministrativa, con cui veniva contestata a un conducente di autoveicoli adibiti al trasporto su strada, e al soggetto ritenuto responsabile in solido, la violazione delle norme sui tempi di guida e sulle pause di riposo previste dal Reg. CE n. 561/2006 e dall'art. 174 C.d.S. in relazione a diversi giorni del 2015. I ricorrenti impugnavano il verbale deducendo, in sintesi, che l'organo ispettivo non avrebbe avuto potere di accertare e sanzionare violazioni in materia di circolazione stradale, spettando tale competenza agli organi di polizia stradale; inoltre sostenevano che, nel computo dei tempi di guida, non si sarebbero dovute considerare alcune pause e i brevi tempi legati alle operazioni di carico e scarico merci, e che per alcuni giorni il conducente aveva comunque effettuato pause non annotate manualmente sul cronotachigrafo per essersi allontanato dal mezzo. Denunciavano poi omessa pronuncia del giudice d'appello sulla dedotta erronea inclusione di tempi non di guida e sulla mancata applicazione di una tolleranza di calcolo richiamata da una decisione della Commissione europea, oltre alla violazione delle norme europee e nazionali sul calcolo dei tempi di guida e di interruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in materia di violazioni della disciplina europea sui tempi di guida e riposo nel trasporto su strada, il Ministero del lavoro e gli ispettori del lavoro hanno poteri di controllo e sanzionatori concorrenti con quelli degli organi di polizia stradale, in forza dell'art. 174 C.d.S., per la duplice finalità di tutela della sicurezza della circolazione e delle condizioni di lavoro degli autotrasportatori. Ha poi precisato che il conducente, quando si allontana dal veicolo, ha l'onere di annotare correttamente i tempi di altre mansioni, delle interruzioni e dei riposi, sicché non sono utili ai fini del riposo le pause non annotate; inoltre il tempo dedicato al carico e scarico merci costituisce "altra mansione" e va computato come tempo di lavoro, non come interruzione utile ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE n. 561/2006. La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva implicitamente rigettato la tesi difensiva incompatibile con la soluzione adottata. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 12 d.lgs. n. 285/1992

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza degli organi di polizia stradale

  • art. 57 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti per delimitare gli organi competenti all'accertamento

  • art. 174 C.d.S.

    riconosce la sanzionabilità delle violazioni dei regolamenti comunitari sui tempi di guida e, per il comma 2, la competenza di controllo anche agli ispettori del lavoro; il comma 13 disciplina la responsabilità solidale del datore di lavoro

  • art. 174, comma 4 C.d.S.

    norma sanzionatoria applicata alla violazione dei tempi di guida e riposo

  • art. 174, comma 14 C.d.S.

    punisce le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione di viaggio e dei cronotachigrafi

  • Reg. (CE) n. 561/2006, art. 7

    impone un'interruzione di almeno 45 minuti dopo 4 ore e mezza di guida, o interruzioni equivalenti secondo la scansione prevista

  • Reg. (CE) n. 561/2006, art. 4, comma 1, lett. d)

    definisce l'"interruzione" come periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al riposo

  • Reg. (CE) n. 561/2006, art. 4, comma 1, lett. e)

    definisce le "altre mansioni" come attività comprese nell'orario di lavoro diverse dalla guida

  • Reg. (CE) n. 3821/85, art. 15, par. 2

    impone al conducente di annotare manualmente o mediante dispositivo i tempi trascorsi quando si allontana dal veicolo

  • Reg. (CE) n. 3821/85, art. 15, par. 3

    richiamato per individuare le attività che devono essere annotate come altre mansioni, disponibilità, interruzioni e riposi

  • dir. 2002/15/CE, art. 3, lett. a)

    richiamata per qualificare come orario di lavoro le attività diverse dalla guida svolte dagli autotrasportatori

  • L. n. 120/2010

    richiamata per la modifica dell'art. 174 C.d.S. in relazione al Reg. CE n. 561/2006

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In materia di tempi di guida e riposo degli autotrasportatori, il sistema dei controlli è duplice e complementare: agli organi di polizia stradale si affiancano gli ispettori del lavoro, i quali possono accertare e sanzionare le violazioni quando il controllo riguarda anche il rispetto dei limiti dell'orario di lavoro.
  • La nozione di "interruzione" ai fini del Reg. CE n. 561/2006 presuppone un'effettiva sospensione sia della guida sia di ogni altra mansione; non basta una mera pausa dall'attività di guida se il conducente svolge carico, scarico o altre operazioni lavorative.
  • Quando il conducente si allontana dal veicolo, grava su di lui l'onere di annotare correttamente, manualmente o con il dispositivo previsto, i tempi di altre mansioni, interruzioni e riposi; le pause non annotate non possono essere valorizzate come riposo utile.
  • Il tempo dedicato al carico e scarico delle merci rientra nelle "altre mansioni" e deve essere computato come tempo di lavoro, non come interruzione utile ai fini del rispetto dei periodi di riposo.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia implicitamente rigettato la questione con una statuizione incompatibile con la tesi difensiva dedotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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